È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo noto come Correttivo Cartabia, che introduce disposizioni integrative e correttive alla riforma sul processo civile.
Tale intervento, che si colloca nel quadro degli impegni assunti con il PNRR e si compone di 8 articoli, non apporta significative modifiche all’assetto realizzato dalla Riforma Cartabia, ma ha lo scopo di rendere più fluidi alcuni snodi processuali e rendere più chiari i punti controversi che avrebbero potuto dar luogo a rallentamenti della giustizia civile.
Con il presente contributo segnaliamo i principali interventi “correttivi” alle norme del Codice di procedura civile.
In particolare, tale decreto prevede:
- la semplificazione e, in alcuni casi l’eliminazione, di determinati adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie.
A titolo esemplificativo, viene eliminato nelle varie norme il riferimento alla necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo che, con il progressivo consolidarsi della digitalizzazione del procedimento, può essere sostituita dalla compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi presenti nel fascicolo informatico. Vengono, inoltre, espunti dalle varie norme i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e istituzionalizzata la trasmissione a mezzo PEC delle comunicazioni (art. 136 c.p.c.) e delle notificazioni. A tal fine, viene prevista negli atti la possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale presso il quale ricevere notificazioni e comunicazioni.
- la semplificazione della disciplina sulla notificazione a mezzo PEC da parte dell’ufficiale giudiziario
Il decreto correttivo interviene anche sulla disciplina della notificazione a mezzo pec eseguita dall’ufficiale giudiziario, riscrivendo in parte l’articolo 149 bis c.p.c.
In particolare:
- l’ufficiale potrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non solo la copia informaticadell’atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il c.d. “duplicato informatico” dell’atto stesso (comma secondo dell’art. 149 bis c.p.c.);
- è stata normata la scissione circa il momento in cui debba intendersi perfezionata la notifica per il notificante e per il destinatario, precisando che la stessa si perfeziona: (i) per il notificante, quando il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario; (ii) per il destinatario quando il gestore di posta elettronica genera la ricevuta di avvenuta consegna (comma terzo art. 149 bis c.p.c.);
- è regolamentata l’ipotesi in cui la notifica non può essere eseguita o non ha avuto esito positivo per cause imputabili o meno al destinatario (comma settimo art. 149 bis c.p.c.)
Nello specifico, nel primo caso, l’ufficiale giudiziario sarà tenuto a depositare l’atto in una apposita area web gestita dal Ministero della giustizia e accessibile al destinatario. Al fine di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell’atto, il legislatore ha previsto che tale area sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l’atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell’ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. In questi casi la notifica si intenderà perfezionata con il decorso di dieci giorni dall’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
Diversamente, se l’invio della notifica via PEC non va a buon fine per causa non imputabile al destinatario, si dovrà procedere alla notificazione nelle forme tradizionali.
- la rivisitazione della norma di cui all’art. 171 bis c.p.c.
Il legislatore ha riscritto la norma di cui all’art. 171 bis c.p.c. sulle verifiche preliminari rendendo doveroso per il giudice compiere d’ufficio, entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio.
Il giudice, dunque, è tenuto ad accertare la regolare instaurazione del contraddittorio e, solo una volta che la verifica è completata con esito positivo, sottopone alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.
Nell’ipotesi in cui il giudice rileva vizi degli atti introduttivi o di notifica, ovvero si rende necessaria l’emissione di provvedimenti integrativi (soprattutto alla luce dell’introduzione tra le verifiche preliminare del richiamo all’art. 271 c.p.c. sulla chiamata del terzo da parte del terzo), lo stesso sarà tenuto a differire l’udienza di prima comparizione per consentire alle parti di eventualmente integrare gli atti e a procedere nuovamente alle verifiche preliminari almeno cinquantacinque giorni prima di tale udienza.
Meritevole di segnalazione è l’aggiunta di un ulteriore comma all’interno dell’art. 171 bis c.p.c. e la conseguente abrogazione dell’art. 183 bis c.p.c.
Ad oggi, la conversione del rito da ordinario a semplificato avviene nell’ambito della prima udienza, ai sensi dell’art. 183 bis c.p.c., e dunque dopo mesi dall’introduzione della causa.
Il decreto correttivo, invece, anticipa tale momento già alla fase delle verifiche preliminare senza, dunque, dover attendere la prima udienza.
Ancora, sempre nell’ottica di approdare alla prima udienza di comparizione parti solo quando la causa è stata correttamente instradata, il legislatore ha, altresì, anticipato alle verifiche preliminari, la valutazione sulla competenza per materia, valore e territorio di cui all’art. 38 c.p.c.
Dunque, dalla riscrittura dell’articolo in commento, è evidente che l’auspicio del decreto correttivo è quello di garantire una maggiore certezza circa l’effettivo svolgimento delle verifiche preliminari da parte del giudice.
- l’ampliamento dell’utilizzo del rito semplificato
Il decreto “correttivo” definisce l’ambito di applicazione del rito semplificato, riscrivendo il secondo comma dell’art 281 decies c.p.c. e introducendo un terzo comma all’interno del medesimo articolo.
Al secondo comma, il decreto prevede che le cause dinanzi al tribunale in composizione monocratica possono essere sempre introdotte nelle forme del rito semplificato anche in assenza di quei determinati presupposti che, ad oggi, invece, devono necessariamente ricorrere ai fini del mutamento del rito (a titolo esemplificativo fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale, istruttoria non complessa).
Il terzo comma amplia l’ambito di applicazione del rito semplificato estendendolo anche alle cause di opposizione a precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli artt. 615 c.p.c., primo comma, 617 c.p.c. primo comma e 645 c.p.c.
Al fine di rimuovere possibili remore nel disporre dello strumento processuale del rito semplificato, il citato decreto legislativo introduce anche delle modifiche all’attuale formulazione del terzo e quarto comma dell’art. 281 duodecies ad oggi in vigore. In particolare, la prima modifica consente all’attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (la c.d. reconventio reconventionis), la seconda, invece, stabilisce che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezione e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte e non più come indicato nell’attuale formulazione in presenza di “giustificato motivo”, in quanto tale ultima locuzione rimanderebbe ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte del giudice.
- l’agevolazione del recupero dei crediti attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo
Allo scopo di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti, il decreto “correttivo” interviene delineando l’alveo delle prove scritte in base alle quali può essere avviato il procedimento per decreto ingiuntivo.
Due sono le importanti modifiche che interessano il secondo comma dell’art. 634 c.p.c. ad oggi in vigore: da un lato, costituiscono prova scritta anche le scritture contabili tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge e, dall’altro, tra i documenti ritenuti prova idonea a promuovere il procedimento monitorio, vengono aggiunte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
- la razionalizzazione di alcuni aspetti delle procedure esecutive e delle opposizioni alle stesse collegate
Nell’ottica di adeguare le norme alle innovazioni tecnologiche previste dal processo civile telematico, il decreto legislativo in esame è intervenuto integrando gli articoli che disciplinano il titolo esecutivo.
In particolare, il “correttivo” ha modificato la formulazione del primo comma dell’art 475 c.p.c. chiarendo che il titolo esecutivo possa essere rilasciato non solo in copia attestata conforme all’originale (come ad oggi previsto) ma anche come duplicato informativo, che si ottiene mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario e che se prodotto in conformità alle linee guida dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto e pertanto è da ritenersi identico in tutto e per tutto all’originale.
Inoltre, con specifico riferimento alle procedure esecutive immobiliari, si segnala la modifica dell’art 557 c.p.c. secondo cui il creditore, all’atto dell’iscrizione a ruolo, deve depositare, oltre alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento, anche la nota di trascrizione, entro quindici giorni dalla consegna del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia dello stesso.
Tale intervento normativo, però, dovrà essere letto in combinato disposto con il secondo periodo della suddetta norma, che nel richiamare l’ultimo comma dell’art. 555 c.p.c., prevede che il creditore sia tenuto a depositare la nota di trascrizione non appena gli venga restituita dal conservatore; circostanza quest’ultima che potrebbe avvenire (come peraltro già succede nella prassi) anche in un momento successivo al termine dei 15 giorni previsti per l’iscrizione a ruolo.
Occorrerà, pertanto, correttamente interpretare tali disposizioni al fine di scongiurare il proliferare improprio di provvedimenti di declaratoria di inefficacia del pignoramento. Non ci resta, dunque, che attendere l’applicazione della norma così modificata per capire l’effettiva portata pratica di tale intervento.
Interessante è altresì la modifica all’attuale primo comma dell’art. 587 c.p.c., che al fine di prevenire illeciti nell’ambito delle aste, introduce accanto al mancato versamento del saldo prezzo, come causa di decadenza dall’aggiudicazione, anche l’omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell’aggiudicatario entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo.
Proseguendo la disamina sul processo esecutivo, si segnalano, nell’ambito del pignoramento presso terzi, alcune modifiche apportate alla norma di cui l’art. 543 c.p.c. e in particolare: i) l’eliminazione dell’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato; ii) l’obbligo in capo al creditore che riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, di comunicare immediatamente tale circostanza al debitore o al terzo, il cui obbligo cesso alla data di ricezione della comunicazione; iii) l’inefficacia del pignoramento eseguito nei confronti di più terzi si produce solo nei confronti di coloro ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso di iscrizione a ruolo. In ogni caso, qualora la notifica di tale avviso non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Quanto invece, alle opposizioni esecutive, sempre con l’intento di accelerare i tempi della trattazione dei giudizi, il decreto “correttivo” è intervenuto sugli artt. 616 e 618 c.p.c. prevedendo che nell’ipotesi in cui il giudizio di merito sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative siano da considerarsi dimezzati affinché la trattazione del processo possa avere inizio nel più breve tempo possibile e anche al fine di evitare eventuali pregiudizi che la pendenza di tale opposizione possa arrecare al regolare andamento della relativa procedura esecutiva ancorché non sospesa.
- l’eliminazione della nuova procura in Cassazione
Il decreto interviene, inoltre, sull’articolo 380-bis c.p.c. che disciplina il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ritenuti inammissibile, improcedibili o manifestatamente infondati. In particolare, elimina la necessità per il difensore di munirsi di una nuova procura speciale nell’ipotesi in cui debba richiedere alla Corte di Cassazione l’emissione della decisione.
Non ci resta, dunque, che attendere l’entrata in vigore del decreto prevista per il 26 novembre, per capire l’effettiva portata applicativa del “correttivo”.
17.09.2026