
La Cassazione è intervenuta su un tema avente una ricaduta pratica: il rimborso dei compensi maturati per la procedura di negoziazione assistita. Quando la negoziazione è condizione di procedibilità, l’attività del difensore non è eventuale, ma necessaria per accedere al giudizio e va liquidata secondo i parametri dedicati.
Cass. civ., Sez. III, ordinanza del 31 luglio 2026, n. 24285
La fattispecie: le spese prima del giudizio
La vicenda trae origine da una domanda di risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale. Il danneggiato, oltre al ristoro del pregiudizio materiale, chiedeva anche il rimborso delle spese sostenute nella fase anteriore al processo, comprese quelle relative alla procedura di negoziazione assistita.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, ma non riconosceva i compensi per l’attività stragiudiziale e per la negoziazione. Il Tribunale, in appello, confermava tale impostazione, ritenendo che l’attività svolta prima del giudizio fosse funzionalmente connessa all’azione e non autonomamente liquidabile, anche per difetto di prova circa la sua autonoma consistenza.
La procedura non è facoltativa
La Corte di Cassazione ha cassato la decisione, muovendo da una distinzione essenziale. Le spese sostenute per l’assistenza professionale stragiudiziale possono, in generale, integrare un danno emergente, purché siano allegate, provate e necessarie in funzione dell’esercizio del diritto.
Nel caso esaminato, la controversia riguardava una pretesa risarcitoria derivante dalla circolazione di veicoli. In tale ambito, il previo esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità. Ne consegue che l’attività del difensore per l’attivazione e la gestione della procedura non può essere degradata ad attività accessoria o solo eventuale: essa rappresenta il mezzo necessario per rendere praticabile l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il parametro è autonomo
La Suprema Corte valorizza anche il dato regolamentare. Il D.M. 8 marzo 2018, n. 37 ha modificato il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, introducendo l’art. 20 il comma 1-bis, secondo cui l’attività svolta dall’avvocato nella mediazione e nella negoziazione assistita è, di regola, liquidata sulla base di specifici parametri numerici. Lo stesso decreto ha inoltre inserito la Tabella 25-bis, dedicata proprio al procedimento di mediazione e alla procedura di negoziazione assistita.
Questa disciplina conferma l’autonomia professionale dell’attività difensiva prestata in tale sede. Una volta accertato l’effettivo svolgimento della procedura secondo legge, il giudice deve quindi procedere alla liquidazione del compenso, senza arrestarsi all’idea che ogni attività precedente al processo sia assorbita nelle spese del giudizio.
Considerazioni conclusive
Dunque, quando la negoziazione assistita è condizione di procedibilità, il relativo compenso non può essere escluso perché riferito alla fase precontenziosa. Il professionista deve documentare l’effettivo svolgimento della procedura, ma il giudice dovrà poi tenere conto della relativa normativa. Il principio rafforza la funzione della negoziazione assistita come passaggio rilevante del percorso di tutela e non come adempimento formale privo di autonoma rilevanza economica.
10.09.2026