14.09.2026 Icon

Responsabilità per la mancata mediazione

La Corte d’appello di Torino torna sul rapporto tra mediazione, buona fede e spese processuali. La mancata partecipazione non è indice automaticamente decisivo di responsabilità, ma occorre valutare l’intera condotta delle parti.

Corte d’appello di Torino, Sez. II, 1 luglio 2025, n. 575

Il caso: casa familiare e divisione

La vicenda trae origine da un accordo di separazione consensuale relativo alla casa familiare, in comproprietà tra coniugi. L’immobile era stato attribuito in uso esclusivo e gratuito ad uno di essi sino alla vendita a terzi o sino a quando uno dei coniugi ne avesse chiesto la divisione.

L’altro comproprietario adiva il Tribunale, chiedendo un’indennità o, in subordine, il risarcimento dei danni, per l’occupazione esclusiva del bene. Il Giudice rigettava la domanda e la parte soccombente proponeva appello, valorizzando anche il fatto che l’altra parte, dopo avere eccepito l’improcedibilità per omessa mediazione, si fosse dichiarata indisponibile a parteciparvi.

La Corte ha rigettato l’impugnazione, liquidando le spese in favore dell’appellato.

Mediazione e spese: conta il contesto

Il profilo più significativo della decisione riguarda la mediazione. L’appellante sosteneva che la mancata partecipazione dell’altra parte dovesse incidere sulla responsabilità, sul risarcimento e sulle spese, invocando anche gli artt. 116, 96 e 92 c.p.c.

La Corte, tuttavia, ha escluso ogni automatismo. È vero che una parte non aveva cooperato alla mediazione, ma è altrettanto rilevante che l’altra non avesse aderito ad una proposta conciliativa formulata in udienza, fondata sulla nomina di un tecnico per formare due lotti dell’immobile e procedere, in caso di mancato accordo, all’assegnazione a sorte.

La mediazione non rappresenta, dunque, una adempimento processuale sganciato dal concreto sviluppo della lite. Il giudice deve verificare se il comportamento contestato riveli davvero mala fede o ingiustificata resistenza oppure se si inserisca in una trattativa più ampia. Per tale ragione sono state confermate sia l’insussistenza di un illecito risarcibile, sia la mancata compensazione delle spese.

Considerazioni conclusive

La mediazione rileva, ma non si fonda su presunzioni. La mancata adesione può incidere sulla condotta processuale, esclusivamente se letta nel contesto dei rapporti tra le parti e delle possibilità di composizione.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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