10.02.2026 Icon

Atti lunghi e poco chiari: la condanna alle spese è massima

Con la recente Ordinanza n. 802 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema – ormai centrale nella riforma del processo civile – della lunghezza degli atti processuali, consolidando un orientamento che ha elevato i principi di chiarezza e sinteticità da cifra stilistica a vero e proprio pilastro del giusto processo.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 802 del 14 gennaio 2026

Il principio di sinteticità degli atti trova il proprio fondamento nel D.M. n. 110/2023, e, nello specifico, nella riformulazione degli artt. 121 e 46 disp. att. c.p.c., così come modificati nell’ambito della riforma Cartabia, secondo cui “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

Per la Corte, tale modifica normativa ha recepito sia le regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili “tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici” sia i principi di derivazione giurisprudenziale per cui chiarezza e sinteticità sono da considerarsi necessari e funzionali a “garantire il principio di ragionevole durata del processo e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice” (ex multis Cass. Civ. n. 8425/2020).

La vicenda, nel caso che ci occupa, trae origine dalla proposizione di un ricorso per Cassazione composto da circa 120 pagine e 200.000 caratteri, senza dunque rispettare i limiti dimensionali previsti dalla legge.

Difatti, il D.M. n. 110/2023 prevede un limite di circa 40 pagine per l’esposizione introduttiva e un massimo di 80.000 caratteri, salvo l’indicazione di specifiche ragioni che hanno condotto la parte ad utilizzare un format diverso o più lungo.

Gli eventuali motivi di deroga sono espressamente previsti dall’art. 5 del citato Decreto e comprendono i casi in cui “la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti”.

Qualora sussistano le sopra menzionate condizioni, il difensore è tenuto ad esporre sinteticamente nell’atto processuale le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei predetti limiti.

Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente non aveva in alcun modo motivato la ragione della ingiustificata lunghezza del proprio ricorso.

I giudici di legittimità, visto il ricorso proposto, nella ordinanza esaminata, pur ritenendo la sinteticità non più unicamente come un “ornamento stilistico”, bensì come un dovere processuale che incide sulla correttezza dell’attività difensiva, hanno precisato, tuttavia, che la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositivi non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso, ma eventualmente una liquidazione delle spese processuali proporzionale, tenuto conto del mancato rispetto dei limiti redazionali imposti dalla legge.

Alla luce dei principi espressi, la Corte, seppur dichiarando inammissibile nel merito il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali facendo riferimento ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa, “attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale”.

La decisione assunta dalla Corte determina un impatto pratico molto rilevante per gli avvocati, attribuendo alla chiarezza e alla sinteticità degli atti processuali non più solo un dovere deontologico, ma anche un fattore economico rilevante che incide direttamente sul risultato processuale.

Autore Cecilia Picone

Associate

Milano

c.picone@lascalaw.com

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