La mediazione obbligatoria nelle controversie bancarie non perde efficacia solo perché avviata congiuntamente da più soggetti o perché la parte partecipa tramite un delegato. La Corte d’Appello di Firenze chiarisce che le liti relative a linee di credito revolving rientrano nell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, ma ammette la mediazione cumulativa e, in presenza di giustificati motivi, la rappresentanza prevista dall’art. 8, comma 4, dello stesso decreto.
Corte d’appello di Firenze, Sez. II, 1° settembre 2026, n. 2703
Il caso: una mediazione contestata
Una consumatrice agiva contro un istituto di credito in relazione a un contratto di finanziamento con linea di credito utilizzabile mediante carta revolving. La banca eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che il tentativo obbligatorio di mediazione non fosse stato validamente esperito: l’istanza era stata presentata cumulativamente da più soggetti e la parte non aveva partecipato personalmente, ma tramite un terzo delegato. Il Tribunale di Firenze respingeva l’eccezione, ritenendo regolarmente svolta la procedura e la questione veniva riproposta in appello.
La carta revolving passa dalla mediazione
La Corte muove dalla qualificazione del rapporto. La linea di credito utilizzabile mediante carta revolving è ricondotta all’apertura di credito di cui all’art. 1842 c.c.: la banca mette a disposizione una provvista, utilizzabile dal cliente e ricostituita attraverso i rimborsi rateali. La controversia riguarda quindi un contratto bancario ed è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. La conclusione non cambia per il fatto che venga in rilievo il credito ai consumatori, la cui disciplina è contenuta negli artt. 121 e seguenti TUB e comprende anche le aperture di credito.
Cumulo e delega non invalidano il tentativo
Il passaggio più operativo riguarda le modalità di svolgimento della procedura. Secondo la Corte, il D.Lgs. n. 28/2010 non vieta la mediazione “cumulativa” o “congiunta”. Essa è anzi ammissibile quando le controversie presentano sostanziale coincidenza dei fatti, identità delle questioni giuridiche e la medesima controparte. La soluzione è coerente con gli artt. 103 e 274 c.p.c., che consentono rispettivamente il litisconsorzio facoltativo e la riunione di cause connesse, valorizzando anche esigenze di economia processuale.
Quanto alla presenza personale, l’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, consente alla persona fisica, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante informato sui fatti e munito dei necessari poteri conciliativi. Nel caso concreto, tali motivi sono stati ravvisati nella distanza tra luogo della mediazione e residenza del consumatore, nella serialità del contenzioso, nella natura essenzialmente giuridica delle questioni e nella difficile conciliabilità delle opposte posizioni.
Considerazioni conclusive
La decisione privilegia una lettura sostanziale della condizione di procedibilità: ciò che rileva è che il tentativo sia effettivamente attivato e che il rappresentante possa partecipare utilmente alla composizione della lite.
25.09.2026