30.09.2026 Icon

Pignoramento e amministrazione finanziaria: l’accertamento dell’obbligo del terzo spetta al giudice ordinario

La contestazione della dichiarazione negativa del terzo, resa dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un credito vantato dal debitore esecutato, ha effetti limitati all’esecuzione e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre resta competente il giudice tributario per l’eventuale impugnazione, da parte del contribuente, della dichiarazione negativa quale atto espressivo del potere impositivo.

Cassazione civ., Sez. Unite, Ordinanza del 29 agosto 2026, n. 24845

La vicenda processuale

Nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, un creditore pignorava presso l’Agenzia delle Entrate un credito vantato dalla società debitrice esecutata. Il terzo rendeva dichiarazione negativa, la quale veniva successivamente contestata dal creditore procedente. Il Tribunale di Paola, in veste di giudice dell’esecuzione, accertava l’esistenza di un debito dell’Amministrazione. Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, oltreché le ulteriori doglianze dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima, pertanto, ricorreva in Cassazione, richiamando il precedente orientamento delle Sezioni Unite favorevole alla giurisdizione tributaria.

La riforma cambia il criterio di giurisdizione

Le Sezioni Unite rigettano il primo motivo di ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. Il punto decisivo è l’evoluzione degli artt. 548 e 549 c.p.c., modificati dalla legge n. 228/2012, dal D.L. n. 132/2014 e dal D.L. n. 83/2015. Nel sistema previgente, il giudizio sull’obbligo del terzo accertava anche, con efficacia di giudicato, il rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo pignorato. Su tale presupposto, due precedenti pronunce della Corte di Cassazione avevano riconosciuto la giurisdizione tributaria nel caso in cui l’accertamento aveva ad oggetto un credito d’imposta.

La portata limitata dell’accertamento endoesecutivo

Nella disciplina attuale, al contrario, l’accertamento dell’obbligo del terzo ha natura di subprocedimento contenzioso interno all’esecuzione.

La sua funzione è unicamente quella di verificare se il credito possa essere assoggettato al pignoramento: l’accertamento del rapporto di credito non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma vincola esclusivamente creditore e terzo.

L’ordinanza del giudice dell’esecuzione, infatti, non forma giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo verso l’esecutato ed è impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi.

Resta ferma, tuttavia, la natura tributaria del rapporto: la dichiarazione negativa dell’Amministrazione finanziaria conserva qualità di atto espressivo del potere impositivo e può essere impugnata dal debitore esecutato di fronte al giudice tributario nei termini di legge. Il creditore procedente può far valere, in sede di giurisdizione ordinaria, la sola assoggettabilità del credito all’esecuzione.

Due distinti piani di tutela

La pronuncia separa quindi nettamente i due piani di tutela. La natura del credito non sposta la controversia esecutiva davanti al giudice tributario, perché l’accertamento richiesto al giudice dell’esecuzione è incidentale e circoscritto alla procedura esecutiva. Per il professionista il dato operativo è quindi immediato: la contestazione della dichiarazione del terzo segue il rito esecutivo davanti al giudice ordinario, senza pregiudicare l’autonoma tutela tributaria del contribuente.

Autore Lorenzo Fantoni

Associate

Milano

l.fantoni@lascalaw.com

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