La Corte d’appello di Campobasso torna sul rapporto tra opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria, chiarendo che l’omesso esperimento della procedura non può essere invocato quando la controversia, pur sorta in ambito bancario, ha ad oggetto una garanzia fideiussoria.
Corte d’appello di Campobasso, 29 maggio 2026, n. 224
Opposizione monitoria e garanzie
Nel caso di specie una banca otteneva un decreto ingiuntivo di nei confronti di una società e di due fideiussori. I debitori proponevano opposizione, deducendo, tra l’altro, profili di inesigibilità del credito e contestazioni sulla documentazione contrattuale.
La banca eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il Tribunale disponeva l’avvio della procedura, che veniva attivata dalla società opponente e si concludeva senza accordo. Successivamente, dichiarato il fallimento della società, il giudizio proseguiva nei confronti dei fideiussori.
Il Tribunale rigettava l’opposizione dei garanti, rendendo definitivo il decreto ingiuntivo nei loro confronti. In appello, i fideiussori riproponevano il tema della mediazione, lamentando l’omesso coinvolgimento dei garanti nella procedura e la mancata partecipazione personale delle parti.
La mediazione non è automatica
La Corte ha respinto la doglianza, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale formatosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’art. 5-bis d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 149/2022, oggi pone l’onere di presentare la domanda di mediazione in capo alla parte che ha proposto il ricorso monitorio. La disposizione codifica una soluzione coerente con l’approdo delle Sezioni Unite del 2020, secondo cui, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere grava sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione.
La Corte, tuttavia, valorizza un passaggio decisivo: quel principio opera solo quando la mediazione sia effettivamente obbligatoria, non basta che la lite coinvolga una banca o nasca da un rapporto collegato a un’operazione di finanziamento. Occorre verificare se l’oggetto della controversia rientri davvero tra le materie indicate dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.
La garanzia resta fuori dall’elenco
Nel caso esaminato, la Corte esclude tale presupposto. La controversia riguardava una garanzia fideiussoria. Tale figura, secondo il giudice, non può essere ricondotta automaticamente ai contratti bancari, finanziari o assicurativi richiamati dalla disciplina sulla mediazione obbligatoria.
Il punto centrale è la funzione del rapporto: la fideiussione, anche quando prestata in favore di una banca, conserva natura di garanzia personale. Non assume, per ciò solo, natura bancaria o assicurativa, né consente di attrarre l’intera controversia nell’ambito della condizione di procedibilità prevista dal d.lgs. 28/2010.
Ne consegue che le censure sul mancato coinvolgimento dei fideiussori e sulla partecipazione alla procedura perdono rilievo decisivo. Se la mediazione non era obbligatoria, le eventuali irregolarità del percorso svolto non potevano determinare l’improcedibilità della domanda né incidere sulla sorte del decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti.
Considerazioni conclusive
In materia di mediazione non conta il contesto economico del rapporto, ma l’esatta qualificazione dell’oggetto della lite.
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, dunque, occorre verificare prima di tutto se la controversia ricada in una materia soggetta a mediazione obbligatoria; solo in caso positivo diventano decisive le questioni sull’individuazione della parte onerata e sulle modalità di partecipazione alla procedura.
La garanzia fideiussoria, in questa prospettiva, non comporta automaticamente la mediazione obbligatoria.
01.09.2026