13.02.2026 Icon

Mediazione obbligatoria: quando l’errore territoriale è fatale

Il Tribunale di Terni è tornato ad occuparsi della questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza, delle sorti della mediazione avviata avanti ad un organismo territorialmente incompetente.

Tribunale Terni, 15 gennaio 2026, n. 31

Le domande attoree, più precisamente, sono state dichiarate improcedibili per mancato rituale esperimento del tentativo di conciliazione, atteso che l’istanza non era stata presentata presso un organismo situato in Terni (luogo del Giudice adito).

In merito, il Giudice rammenta che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione – individuata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia – costituisce una regola inderogabile, salvo accordo espresso delle parti. Ne discende che

la domanda di mediazione obbligatoria che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto ed è, pertanto, improcedibile, senza che rilevi che la mediazione si è svolta in modalità telematica (Trib. Agrigento n. 1091 del 22.7.2024; Trib. Milano n. 220 del 13.1.2023; Trib. Foggia n. 1831 del 19.7.2021). La competenza territoriale è derogabile, infatti, solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad un altro organismo (cfr. Trib. Napoli del 14.3.2016; Trib. Milano del 29.10.2013; Cass. n. 17480/2015)”.

Di particolare rilievo è l’affermazione secondo la quale lo svolgimento dell’incontro in modalità telematica non incide sulla regola della competenza territoriale: infatti, quella telematica costituisce soltanto una modalità di svolgimento dell’incontro e non uno strumento idoneo a eludere il criterio territoriale stabilito dal legislatore.

Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che – a fronte dell’eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta -, l’attore non aveva richiesto la sanatoria mediante rinnovazione del tentativo di mediazione e tale omissione ha comportato la definitiva improcedibilità delle domande giudiziali.

Di contro, è rimasta invece procedibile la domanda riconvenzionale della parte convenuta, non essendo stata eccepita dall’attore l’improcedibilità della stessa per difetto di mediazione, né rilevata d’ufficio dal giudice.

La pronuncia conferma, quindi, un orientamento rigoroso, ribadendo che la mediazione obbligatoria non rappresenta un adempimento meramente formale, ma un vero e proprio filtro di accesso alla giurisdizione. Pertanto, un errore nella scelta dell’organismo competente è idoneo a compromettere l’intera azione.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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