In tema di mediazione contrattuale, la clausola con cui le parti si impegnano a esperire una procedura di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale integra, ai sensi dell’art. 5-sexies del D.lgs. n. 28/2010, una condizione di procedibilità della domanda e, pertanto, opera anche rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo.
Corte d’Appello di Ancona, Sez. I, 19 maggio 2026, n. 568
La clausola di conciliazione
Nel caso di specie una società proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da un professionista, nell’ambito di un rapporto avente ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale.
Il Tribunale di Macerata aveva rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo richiesto dal professionista. La società proponeva quindi appello, lamentando, in via assorbente, che la domanda monitoria fosse stata proposta senza il previo ricorso alla procedura di conciliazione prevista dal contratto di conferimento dell’incarico.
La clausola stabiliva, infatti, che ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle concernenti validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e domande risarcitorie, dovesse essere sottoposta alla procedura di conciliazione prima dell’avvio di qualsiasi procedimento giudiziale.
La volontà delle parti diventa filtro processuale
La Corte d’Appello ha ritenuto fondato il motivo, valorizzando il dato letterale della clausola e il mutato quadro normativo.
Il punto centrale della decisione è rappresentato dall’art. 5-sexies del D.lgs. n. 28/2010, introdotto a seguito della riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022. La norma prevede che, quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo contemplino una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La Corte prende atto dell’esistenza di un precedente orientamento più restrittivo, secondo cui una clausola negoziale di amichevole composizione non poteva, di per sé, precludere l’accesso al giudice, trattandosi di presupposti processuali rimessi alla legge e non all’autonomia privata. Tuttavia, la disciplina sopravvenuta consente oggi di attribuire alla clausola di mediazione un effetto processuale diretto.
Infatti, “la precisazione della necessità del ricorso alla procedura di conciliazione “prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale” rende evidente la cogenza della previsione e la preclusione temporane per l’iniziativa giudiziale”.
Il passaggio più rilevante riguarda l’applicazione del principio al procedimento monitorio.
Secondo la Corte, l’art. 5-sexies non richiama l’art. 5-bis del D.lgs. n. 28/2010, dettato per l’opposizione a decreto ingiuntivo nei casi di mediazione obbligatoria ex lege. Ne deriva che, nella mediazione contrattuale, non è possibile ottenere il decreto ingiuntivo in violazione della clausola e rinviare il tentativo di mediazione a una fase successiva.
La decisione rafforza, dunque, il ruolo dell’autonomia privata nella gestione preventiva del contenzioso. Quando le parti inseriscono una clausola di mediazione o conciliazione formulata in termini vincolanti, tale previsione non può essere trattata come un mero passaggio facoltativo.
30.07.2026