Quando è possibile inibire l’escussione delle garanzie pubbliche rilasciate da MCC e SACE nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi?
Prendendo le mosse dall’ordinanza del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2026 (Est. Lombardi), l’articolo analizza il ruolo del periculum in mora nel concordato preventivo e nella composizione negoziata, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
L’analisi evidenzia come, nei procedimenti ex art. 44 CCII finalizzati al concordato preventivo, l’obbligo di appostazione del fondo rischi previsto dall’art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII incida in modo significativo sulla configurabilità del requisito del periculum in mora.
Diversa, almeno in parte, è la prospettiva nella composizione negoziata, dove la tutela cautelare può risultare funzionale a preservare l’assetto delle trattative e le concrete possibilità di risanamento. Resta tuttavia imprescindibile una rigorosa dimostrazione del pregiudizio che deriverebbe dal mancato accoglimento della misura.
Le principali ricadute operative:
- nel concordato preventivo, l’obbligo di appostazione del fondo rischi incide sulla valutazione del periculum in mora
- nella composizione negoziata, la tutela cautelare può preservare il percorso di risanamento, purché sia provato il concreto pregiudizio
Per approfondire, leggi l’articolo completo su Diritto della Crisi, a cura di Luca Scaccaglia e Francesco Ceolin, Partner e Trainee di La Scala Società tra Avvocati.