30.07.2026 Icon

Notifiche all’estero: quando i pubblici proclami superano l’irreperibilità del debitore

Le notifiche all’estero continuano a rappresentare uno dei passaggi più delicati delle procedure esecutive. Non è raro, infatti, che il creditore debba fare i conti sia con la difficoltà di individuare l’effettiva residenza di cittadini stranieri, sia con i tempi e le incertezze legati alla ricezione degli avvisi attestanti l’avvenuto perfezionamento della notifica. In questo scenario, il ricorso ai pubblici proclami può costituire uno strumento efficace, ma solo a precise condizioni. Il decreto del Tribunale di Lamezia Terme –  emesso nell’ambito del procedimento NRG 367/2026 il 3.07.2026 – che, su istanza dello Studio, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, offre un’importante precisazione: la documentata irreperibilità del destinatario giustifica la notificazione per pubblici proclami.

Tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto sufficiente l’irreperibilità del destinatario per autorizzare l’immediata esecuzione mediante notifica contestuale del precetto e del pignoramento ai sensi dell’art. 482 c.p.c.

Decreto 03.07.2026 del tribunale di Lamezia Terme nrg 367/2026

Le criticità delle notifiche oltreconfine

La vicenda nasce dall’iniziativa di un creditore che, dovendo procedere nei confronti di una cittadina straniera nata a Tyrone, in Irlanda, si è trovato dapprima a dover prendere atto delle difficoltà che frequentemente caratterizzano le notifiche internazionali: i tempi necessari per il perfezionamento degli adempimenti, la mancata o tardiva restituzione degli avvisi che attestano l’avvenuta notificazione e l’assenza di informazioni aggiornate sui trasferimenti di residenza all’estero. Circostanze che, nella pratica, rischiano di rallentare sensibilmente l’avvio dell’esecuzione forzata

Inoltre, successivamente, il creditore si è trovato nell’impossibilità di individuare l’attuale residenza o domicilio della debitrice.

Infatti, lo Studio aveva proceduto a diversi tentativi di notifica dell’atto di precetto presso l’indirizzo in Irlanda del Nord (Regno Unito) reperito a seguito di approfondite indagini, ma, erano tutti rimasti privi di prove circa il perfezionamento della notifica, non essendo mai stato ricevuto il Certificate of Service o l’avviso di ricevimento che deve essere rilasciato dalla autorità incaricata del Regno Unito.

A seguito dell’ultimo tentativo di notifica, invece, lo Studio aveva finalmente ricevuto il citato avviso da parte dell’autorità del Regno Unito, ma la notifica aveva avuto esito negativo in quanto la debitrice non era stata rinvenuta all’indirizzo indicato.

Per queste ragioni il creditore aveva chiesto, da un lato, l’autorizzazione alla notificazione contestuale dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento e, dall’altro, la possibilità di procedere mediante pubblici proclami, ritenendo ormai impossibile raggiungere la destinataria con le modalità ordinarie.

Irreperibilità sì, urgenza no

Il giudice affronta separatamente le due richieste, valorizzando la diversa funzione degli strumenti invocati. Con riferimento all’istanza diretta ad ottenere la notificazione contestuale del precetto e del pignoramento, esclude che ricorrano i presupposti previsti dall’art. 482.

L’irreperibilità della debitrice, infatti, non dimostra automaticamente il periculum in mora richiesto dalla norma citata.

Secondo il decreto, il rischio derivante dal ritardo deve essere provato attraverso elementi concreti e specifici, non potendo essere desunto esclusivamente dalla difficoltà di notificare gli atti all’estero. In mancanza di tale dimostrazione, l’anticipazione dell’esecuzione perderebbe il proprio carattere eccezionale, trasformandosi in una soluzione ordinaria ogniqualvolta il destinatario risulti difficilmente reperibile.

Diversa è invece la conclusione sulla richiesta di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. Il Tribunale rileva che il creditore aveva documentato l’impossibilità di accertare l’attuale residenza della destinataria e, anche alla luce del parere favorevole del Pubblico Ministero, autorizza la notificazione mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale, oltre alla pubblicazione integrale sulla piattaforma del Tribunale e al deposito degli atti presso le Case Comunali delle città italiane nelle quali in precedenza la debitrice aveva avuto domicilio.

Una soluzione praticabile quando il destinatario all’estero è irreperibile

L’aspetto di maggiore interesse del provvedimento è il riconoscimento della notificazione per pubblici proclami quale rimedio concretamente utilizzabile quando il destinatario risieda all’estero e il creditore dimostri di non essere riuscito, nonostante le opportune ricerche, a individuarne l’effettiva residenza o il domicilio. Il Tribunale ribadisce che non è sufficiente allegare una generica irreperibilità, ma occorre documentare le attività svolte e l’oggettiva impossibilità di reperire il destinatario. Solo in presenza di tali presupposti è possibile ricorrere a una forma di notificazione sostitutiva, idonea a evitare che le difficoltà connesse alle notifiche internazionali impediscano l’esercizio del diritto di procedere in via esecutiva. Il decreto offre, così, un’importante indicazione pratica agli operatori: quando l’irreperibilità del debitore residente all’estero sia adeguatamente provata, la notificazione per pubblici proclami costituisce uno strumento legittimo per consentire la notifica dell’atto di precetto e del pignoramento, garantendo il necessario equilibrio tra l’effettività della tutela del creditore e il rispetto delle garanzie processuali.

Autore Valeria Misticoni

Senior Associate

Milano

v.misticoni@lascalaw.com

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