Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge delega n. 1917, avvenuta in data 22 luglio 2026, si chiude il lungo iter parlamentare della riforma dell’ordinamento forense e si apre una nuova fase, quella dell’attuazione affidata al Governo mediante i decreti legislativi da adottare entro sei mesi.
Rispetto al testo licenziato dalla Camera, già esaminato su queste pagine, il Parlamento conferma l’impianto volto a coniugare tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato con l’esigenza di adeguare la professione ai nuovi modelli organizzativi del mercato legale.
Restano così confermati il rafforzamento del segreto professionale quale presidio inviolabile del diritto di difesa, la ridefinizione delle attività riservate – estese anche alla negoziazione assistita e alla mediazione – e la nuova disciplina delle società tra avvocati, che apre maggiormente ai soci di capitale senza compromettere il controllo dei professionisti sull’attività societaria.
Il via libera definitivo consolida, inoltre, le novità sull’accesso alla professione, con un percorso di tirocinio più strutturato, una revisione dell’esame di Stato e un riassetto della governance ordinistica e del sistema disciplinare, improntato a maggiori garanzie procedimentali.
La legge delega, tuttavia, non rappresenta il punto di arrivo della riforma. La concreta portata delle innovazioni – dalle regole sulle STA al nuovo esame di abilitazione, fino alla disciplina dell’attività professionale e degli assetti ordinistici – dipenderà infatti dalle scelte che saranno compiute nella fase di attuazione. È su questo terreno che si misurerà l’effettiva capacità della riforma di tradurre in norme operative l’obiettivo, più volte dichiarato durante l’iter parlamentare, di modernizzare l’avvocatura senza sacrificarne indipendenza, funzione costituzionale e ruolo nel sistema della giustizia.
31.07.2026