28.07.2026 Icon

WhatsApp: lo screenshot vale come prova

Le conversazioni WhatsApp possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare contro l’avvocato anche mediante la semplice riproduzione fotografica delle schermate. Non è necessario acquisire il telefono sul quale i messaggi sono conservati, soprattutto quando il professionista non ne contesti in modo specifico il contenuto.

Sulla base anche delle comunicazioni intercorse con la cliente, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sospensione dall’esercizio della professione per sette mesi.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20 ottobre 2025, n. 285, R.G. n. 45/2024

Informazioni scorrette e documenti mai restituiti

La vicenda nasce dall’esposto presentato da una cliente che aveva affidato a un avvocato una controversia di lavoro contro la propria datrice.

Al professionista veniva contestato di non avere fornito informazioni corrette sullo svolgimento dell’incarico, di avere comunicato dati processuali non corrispondenti alla realtà e di non avere restituito gli atti e i documenti richiesti dalla cliente e dal nuovo difensore.

Le chat sono documenti, non intercettazioni

Nel ricorso al CNF, l’avvocato contestava l’utilizzabilità e l’attendibilità della messaggistica WhatsApp prodotta dalla cliente. A suo avviso, la stampa delle conversazioni non sarebbe stata sufficiente senza l’acquisizione del dispositivo dal quale i messaggi erano stati inviati e ricevuti.

La censura non è stata accolta.

Il Consiglio ha anzitutto rilevato che il ricorrente non aveva disconosciuto il contenuto delle chat, ma si era limitato a contestarne genericamente l’ammissibilità per la mancata acquisizione del supporto informatico.

I messaggi conservati nella memoria di un telefono hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e possono quindi essere acquisiti anche attraverso la riproduzione fotografica delle schermate. Non si applicano né le regole sulle intercettazioni né quelle relative all’acquisizione della corrispondenza, perché non viene captato un flusso di comunicazioni in corso: viene semplicemente documentata, a posteriori, una conversazione già avvenuta.

Il principio non è nuovo. Il CNF ricorda che la messaggistica istantanea è ormai un ordinario strumento di comunicazione, idoneo a rappresentare fatti storici e dichiarazioni delle parti.

Il peso del mancato disconoscimento

Nel caso concreto, WhatsApp rappresentava, insieme alla posta elettronica, il principale mezzo di comunicazione utilizzato durante il rapporto professionale.

Le conversazioni permettevano quindi di ricostruire le informazioni fornite alla cliente, le richieste formulate e l’andamento dell’incarico.

Un elemento decisivo è costituito dall’assenza di una contestazione specifica.

Il professionista non aveva negato di avere inviato i messaggi, non aveva indicato eventuali alterazioni delle schermate e non aveva contestato singole frasi o parti della conversazione. Aveva sollevato soltanto un’obiezione generale sul metodo di acquisizione.

La decisione non sembra, pertanto, attribuire a ogni screenshot un valore probatorio automatico e incontestabile. Piuttosto, conferma che la semplice riproduzione fotografica può essere sufficiente quando il contenuto sia coerente con gli altri elementi raccolti e non venga disconosciuto in maniera puntuale. Una contestazione circostanziata sull’autenticità o sulla completezza delle chat potrebbe invece rendere necessari ulteriori accertamenti.

Obblighi permanenti e prescrizione

Il CNF ha respinto anche l’eccezione di prescrizione.

L’inadempimento del mandato, la violazione del dovere di informazione e la mancata restituzione dei documenti costituiscono illeciti permanenti.

Il termine non decorre quindi dal momento in cui l’incarico viene conferito, ma dalla cessazione della condotta.

Per gli obblighi informativi, il dies a quo è stato individuato nella revoca del mandato.

Per l’omessa restituzione degli atti, invece, la permanenza non era ancora cessata, poiché i documenti non risultavano consegnati.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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