In tema di mediazione demandata dal giudice, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve ritenersi soddisfatta solo se il procedimento di mediazione viene attivato e svolto nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio. Ne consegue che l’avvio della procedura nei confronti di solo alcuni dei litisconsorti necessari rende il tentativo di mediazione inidoneo a integrare la condizione di procedibilità e comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.
Tribunale Messina, 10 novembre 2025
Il Tribunale di Messina è, dunque, tornato a ribadire un principio di grande rilievo pratico: la mediazione demandata dal giudice deve coinvolgere tutti i litisconsorti necessari, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Infatti, con decisione del novembre 2025, il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dall’attrice per mancato corretto esperimento della mediazione delegata.
Nel corso del giudizio era stato disposto l’esperimento di un tentativo di mediazione, da introdursi nel termine di 15 giorni. Parte attrice aveva, quindi, avviato la mediazione, ma solo nei confronti di uno dei convenuti, omettendo di convocare gli altri, che erano litisconsorti necessari.
Sul punto, il Tribunale ha sottolineato che “anche la mediazione demandata dal Giudice, dev’essere partecipata da tutte le parti (necessarie), a pena d’improcedibilità della domanda, in quanto la natura stessa della mediazione richiede il contatto diretto tra le parti per poter addivenire ad una soluzione concordata”.
Poiché l’onere di attivazione era stato posto a carico di tutte le parti, il G.U., nel dichiarare l’improcedibilità, ha comunque ritenuto di compensare le spese di lite.
31.07.2026