03.12.2025 Icon

Mediazione condominiale e procedibilità

La Corte d’Appello di Palermo si è recentemente occupata della legittimazione dell’amministratore ad introdurre e gestire la mediazione obbligatoria, in assenza della delibera assembleare qualificata, requisito tradizionalmente imposto dalla giurisprudenza di legittimità.

Corte Appello Palermo, 17 ottobre 2025, n. 1494

La Corte parte proprio dalla precedente interpretazione giurisprudenziale (Cassazione, ord. n. 10846/2020), ribadendo che, nel regime previgente, la partecipazione dell’amministratore sprovvisto del mandato assembleare equivaleva ad assenza della condizione di procedibilità. Tuttavia, i giudici di secondo grado ritengono, nel contempo, di dover valorizzare la modifica della normativa, intervenuta in corso di causa. Infatti, a seguito della riforma Cartabia, è stato introdotto l’art. 5-ter d.lgs. 28/2010, che oggi attribuisce all’amministratore una legittimazione piena ad attivare, aderire e partecipare alla mediazione, riservando alla successiva fase deliberativa la sola approvazione dell’accordo o della proposta conciliativa.

Questo passaggio rappresenta il punto di svolta dell’iter logico della sentenza. Pur non essendosi in presenza di una norma di interpretazione autentica, secondo la Corte palermitana l’iniziativa dell’Amministratore deve ritenersi legittima alla luce della nuova disciplina, nonché per ragioni di economia processuale. Infatti, qualora fosse dichiarata e confermata in sede di appello l’improcedibilità del giudizio, per introdurre una nuova causa avente lo stesso oggetto, l’Amministratore dovrebbe tenere un comportamento identico a quello già posto in essere.

Dunque,

Onde evitare simili conseguenze, contrarie ad ogni principio di concentrazione e ragionevole durata del processo, nonché di effettività della tutela giurisdizionale, appare ragionevole affermare che, anche in analogia con i meccanismi previsti dall’art. 182 c.p.c. in tema di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e procura, la condizione di procedibilità debba considerarsi verificata, sulla scorta della attività svolta da un soggetto provvisto, a rapporto processuale ancora in corso, in virtù della sopravvenuta normativa, delle necessarie prerogative.

Tale conclusione è, peraltro, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea in tema di principi di equivalenza e di effettività e di tutela giurisdizionale, in ossequio ai quali

il legislatore ha avvertito la necessità di rendere più agevole il ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria da parte dei condomìni, eliminando la necessità, in precedenza sancita, per l’amministratore di partecipare alla procedura previa delibera assembleare con maggioranza qualificata”.

In definitiva, in accoglimento dell’appello incidentale, la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale avanzata dal Condominio, con conseguente rigetto della relativa eccezione.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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