Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la Direttiva 2003/6/CE e le Direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (c.d. Market Abuse Regulation – “MAR”).
Tale provvedimento, in vigore dal 29 settembre, apporta diverse modifiche al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – c.d. “TUF”), con riguardo:
- – alla Parte I – “Disposizioni comuni”;
- – alla Parte III – “Disciplina dei mercati”;
- – alla Parte IV – “Disciplina degli emittenti”;
- – alla Parte V – “Sanzioni”.
Particolarmente rilevanti sono gli interventi alla Parte V, dedicata alle sanzioni.
Tra questi si segnala l’introduzione dell’art. 187-ter.1 TUF (“sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014”), il quale prevede che nei confronti di un ente o di una società si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 2.500.000, ovvero al 2% del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 2.500.000, in caso di violazione degli obblighi derivanti, tra l’altro, dal Regolamento (UE) 596/2014 in materia di:
- – “Prevenzione e individuazione di abusi di mercato” (art. 16, paragrafi 1 e 2);
- – “Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” (art. 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8).
Se, invece, le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 1.000.000.
Si segnala, altresì, la sostituzione dell’art. 187-terdecies TUF, relativo all’applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative, che introduce una nuova disciplina in tema di rapporti tra procedimenti.
Per quanto concerne il c.d. “sistema di doppio binario sanzionatorio” – consistente nell’applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative al medesimo illecito – la disposizione in questione prevede che, quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell’autore della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l’autorità giudiziaria o la Consob devono tenere conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate. Inoltre, l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa deve essere limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
In riferimento alle sanzioni penali, viene ampliato il novero delle condotte integranti i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, che determinano contravvenzioni penali punite con ammende: tra queste ora figurano le condotte:
- – aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”);
- – relative a strumenti finanziari negoziati sui sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”), derivati, quote di emissioni e condotte connesse a indici di riferimento (benchmark).
Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, viene aumentato il massimo irrogabile, che passa da euro 3.000.000 a euro 5.000.000, per chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Infine, tra le altre previsioni, Consob è designata quale autorità nazionale competente ai fini della corretta applicazione del Regolamento MAR.
Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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