22.07.2026 Icon

Riscossione e appello: nessuna parte può restare fuori

«Nella diversa ipotesi (ricorrente nella specie) in cui il contribuente impugni un’intimazione di pagamento (e/o una cartella di pagamento), deduca vizi sia della pretesa tributaria sottostante sia della procedura di riscossione ed evochi in giudizio sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione, quest’ultimo è litisconsorte necessario processuale in causa dipendente, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. […] ciò che impone la partecipazione di ambedue gli enti ai successivi gradi di lite».

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 03/07/2026) 10/07/2026, n. 23044

Dall’intimazione di pagamento al giudizio di appello

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a somme richieste per IRPEF, proposta da un contribuente residente all’estero e iscritto all’AIRE.

Il contribuente contestava sia la notificazione dell’intimazione, eseguita presso il precedente indirizzo italiano, sia quella dell’avviso di accertamento presupposto. Il giudizio era stato instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, rimasto contumace.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto, per quanto ancora rilevante, le ragioni del contribuente. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello senza, tuttavia, coinvolgere nuovamente l’agente della riscossione.

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto non necessaria la partecipazione di quest’ultimo e aveva accolto l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria.

Nessun litisconsorzio sostanziale, ma il processo può diventare inscindibile

Il punto centrale affrontato dalla Cassazione riguarda il rapporto processuale tra ente impositore e agente della riscossione.

La Corte ribadisce anzitutto un principio consolidato: tra i due soggetti non sussiste, in via generale, un litisconsorzio necessario sostanziale. Il contribuente che contesti la pretesa tributaria può, infatti, rivolgersi direttamente all’ente titolare del credito; se invece agisce nei confronti del concessionario, sarà quest’ultimo, ricorrendone i presupposti, a dover chiamare in causa l’ente creditore.

La situazione cambia, però, quando il giudizio è stato originariamente instaurato nei confronti di entrambi e le contestazioni riguardano, contemporaneamente, la fondatezza della pretesa tributaria e la regolarità della riscossione.

In questa ipotesi, secondo la Cassazione, si configura un litisconsorzio necessario processuale: le cause diventano inscindibili e la partecipazione di entrambe le parti deve essere mantenuta anche nei successivi gradi di giudizio.

L’appello non può escludere una parte del giudizio originario

Nel caso esaminato, il contribuente non aveva censurato soltanto la notificazione dell’avviso di accertamento, ma aveva formulato specifiche doglianze anche nei confronti dell’intimazione di pagamento.

Proprio per questa ragione, l’agente della riscossione – già parte del giudizio di primo grado – non poteva essere escluso dal giudizio di appello.

La mancata notificazione dell’impugnazione nei suoi confronti ha quindi determinato, secondo la Suprema Corte, un difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

La Cassazione ha così accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri e cassato la sentenza, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché proceda a un nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione.

Attenzione al perimetro originario della controversia

La pronuncia offre un’indicazione pratica importante nella gestione delle impugnazioni tributarie.

Per stabilire quali parti debbano partecipare al giudizio di appello non è sufficiente verificare chi sia titolare della pretesa fiscale. Occorre guardare al concreto contenuto delle contestazioni formulate dal contribuente e alla struttura assunta dal processo nel precedente grado.

Se sono stati chiamati sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione e il giudizio riguarda contemporaneamente il rapporto tributario e gli atti della riscossione, l’impugnazione deve coinvolgere entrambi. Diversamente, il rischio è che il giudizio di secondo grado si svolga a contraddittorio non integro, con conseguente necessità di rinnovare il processo.

Autore Paolo Matteini

Trainee

Milano

p.matteini@lascalaw.com

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