La vicenda processuale
L’ordinanza n. 23072 del 12 luglio 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si inserisce nel lungo contenzioso instaurato tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in ordine alla gestione dei ruoli esattoriali affidati anteriormente al 31 dicembre 1999. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa nei confronti dell’allora Equitalia Centro S.p.A. per il pagamento delle somme che il concessionario avrebbe dovuto riversare in applicazione del previgente principio del “non riscosso come riscosso”.
Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, ordinanza n. 23072 del 12 luglio 2026
Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado, la Corte d’appello di Roma riformava integralmente la decisione, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 228 del 2012 anche ai crediti della Cassa Forense.
Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inapplicabilità della normativa agli enti previdenziali privatizzati, l’illegittimità costituzionale della disciplina e la violazione degli obblighi informativi gravanti sull’agente della riscossione. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31908 del 2025.
Il riordino della riscossione e il superamento del principio del “non riscosso come riscosso”
La decisione ricostruisce l’evoluzione normativa che ha interessato il sistema della riscossione mediante ruolo. Il previgente modello, disciplinato dal D.P.R. n. 43 del 1988, imponeva al concessionario di anticipare all’ente creditore le somme iscritte a ruolo anche se non riscosse. Tale sistema è stato progressivamente superato dal D.Lgs. n. 37 del 1999 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, che hanno eliminato l’obbligo di anticipazione, sostituendolo con il principio del riversamento delle sole somme effettivamente incassate. Su tale percorso si è innestata la legge n. 228 del 2012, che ha introdotto una disciplina speciale per i ruoli esecutivi anteriori al 31 dicembre 1999, prevedendo l’annullamento automatico dei crediti di importo inferiore a 2.000 euro e il discarico automatico dell’agente della riscossione per quelli di importo superiore.
La disciplina si applica anche alla Cassa Forense
Il principale motivo di ricorso riguardava la pretesa inapplicabilità della legge n. 228 del 2012 alla Cassa Forense, in ragione della sua natura di ente privatizzato. La Cassazione respinge tale impostazione, ribadendo che la disciplina dei commi 527-529 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 riguarda indistintamente tutti i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, senza operare alcuna distinzione tra enti pubblici ed enti previdenziali privatizzati. L’intervento legislativo è infatti diretto al riordino complessivo del sistema della riscossione mediante ruolo e non incide sull’autonomia patrimoniale o organizzativa degli enti creditori, ma esclusivamente sulle modalità di gestione dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Il ruolo viene meno, ma il credito sopravvive
Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda la distinzione tra ruolo esattoriale e credito sostanziale. La Corte ribadisce che l’annullamento del ruolo o il discarico automatico dell’agente non determinano l’estinzione del credito previdenziale, ma incidono esclusivamente sullo strumento della riscossione mediante ruolo. Il credito continua, pertanto, ad appartenere all’ente previdenziale e può essere eventualmente azionato attraverso gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento.
Nessuna decadenza per l’omessa rendicontazione
La Cassa lamentava altresì che l’agente della riscossione fosse decaduto dal diritto al discarico per avere omesso le comunicazioni informative e le rendicontazioni previste dalla disciplina di settore. Anche tale censura viene respinta. La Cassazione osserva che, per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999, il decreto ministeriale destinato a disciplinare le modalità della rendicontazione non è mai stato emanato e, soprattutto, che nessuna disposizione normativa prevedeva la perdita del diritto al discarico quale conseguenza dell’eventuale omissione informativa. L’inadempimento agli obblighi di comunicazione non poteva quindi produrre gli effetti invocati dalla ricorrente.
Le ricadute della pronuncia
L’ordinanza n. 23072/2026 consolida definitivamente l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite, confermando che il discarico automatico dell’agente della riscossione costituisce un effetto direttamente previsto dalla legge e non subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto espletamento degli adempimenti informativi.
Parallelamente, la Corte riafferma che l’eventuale azione risarcitoria proposta dall’ente creditore richiede la prova del danno concretamente subito e del relativo nesso causale, non essendo sufficiente allegare la mera violazione degli obblighi procedimentali dell’agente. Si tratta quindi di una pronuncia destinata a incidere significativamente sul contenzioso ancora pendente relativo ai ruoli storici, offrendo un quadro interpretativo ormai stabile e coerente con il processo di riforma del sistema della riscossione.
02.09.2026