Non più soltanto valutazione del merito creditizio e trasparenza informativa: la nuova disciplina del credito ai consumatori introduce un vero e proprio ecosistema di prevenzione del sovraindebitamento, nel quale assume un ruolo centrale la consulenza sul debito.
Con il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2), il legislatore italiano ha inserito nel TUB una definizione normativa del servizio di consulenza sul debito, ha individuato i soggetti legittimati a prestarlo e ha imposto agli intermediari specifici obblighi di indirizzamento del consumatore verso tali servizi in presenza di situazioni di difficoltà finanziaria. Il successivo decreto CICR del 9 luglio 2026 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 agosto 2026 – completa il quadro attuativo, confermando la consulenza sul debito come strumento di tutela preventiva del consumatore e di contrasto al fenomeno del sovraindebitamento.
Dalla CCD2 al TUB: la nascita della consulenza sul debito
Tra le innovazioni più significative introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 212 di recepimento della direttiva CCD2, figura l’inserimento nell’art. 121 TUB della nozione di “servizio di consulenza sul debito”, definito come l’assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica prestata da operatori professionali indipendenti a favore dei consumatori che incontrano, o rischiano di incontrare, difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. Il legislatore sottolinea espressamente che tali soggetti devono essere indipendenti rispetto a finanziatori, intermediari del credito e operatori del mercato dei crediti deteriorati, al fine di evitare conflitti di interesse e garantire un supporto effettivamente orientato alla tutela del consumatore.
La scelta recepisce fedelmente l’impostazione della direttiva europea, che supera la tradizionale logica della mera informazione precontrattuale e promuove strumenti di accompagnamento del debitore lungo l’intera vita del rapporto creditizio. Accanto alla consulenza in materia di credito, disciplinata dal nuovo art. 124.2 TUB, viene quindi introdotto un autonomo servizio di consulenza sul debito volto a prevenire l’aggravamento delle situazioni di vulnerabilità economica.
Gli obblighi degli intermediari: dal monitoraggio delle difficoltà all’indirizzamento del consumatore
La novità assume particolare rilievo per banche e intermediari finanziari. Il nuovo art. 125-octies TUB stabilisce infatti in materia di sconfinamenti che, in presenza di uno sconfinamento regolare, il finanziatore debba offrire al consumatore servizi di consulenza, ove disponibili, e reindirizzarlo gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito. Analogo obbligo emerge nell’ambito della valutazione del merito creditizio: quando una richiesta di credito viene respinta, il finanziatore deve informare il consumatore del rifiuto e, ove opportuno, indirizzarlo verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili.
Il sistema è ulteriormente rafforzato dal nuovo art. 125-decies TUB, che impone ai finanziatori di adottare procedure per la gestione dei rapporti con consumatori in difficoltà nei pagamenti e di esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure esecutive. La consulenza sul debito si inserisce così in una più ampia strategia di gestione anticipata delle situazioni di crisi, orientata alla sostenibilità del credito e alla riduzione dei rischi sociali connessi al sovraindebitamento.
Chi può erogare il servizio e a quali condizioni
Particolarmente significativa è la disciplina contenuta nel nuovo art. 125-terdecies TUB. La norma prevede che i consumatori possano accedere ai servizi di consulenza sul debito erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 15 della legge n. 108/1996. Si tratta di una scelta che valorizza soggetti già attivi nel sostegno alle persone economicamente fragili, affidando loro una funzione di presidio preventivo rispetto al rischio di insolvenza.
Il legislatore ha inoltre previsto che tali servizi siano forniti gratuitamente, salvo il pagamento di una commissione limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non coperti da risorse pubbliche. La norma attribuisce poi a un successivo decreto ministeriale la possibilità di ampliare la platea dei soggetti autorizzati all’erogazione del servizio, segnale della volontà di favorire la diffusione capillare di strumenti di assistenza al debitore.
Un cambio di paradigma nella tutela del consumatore
La consulenza sul debito rappresenta probabilmente una delle innovazioni più rilevanti del recepimento italiano della CCD2. Per la prima volta il legislatore colloca accanto agli obblighi di trasparenza, informazione e verifica del merito creditizio un vero strumento di accompagnamento del consumatore nelle situazioni di fragilità finanziaria. L’obiettivo non è più soltanto garantire una decisione consapevole nella fase genetica del contratto, ma prevenire il deterioramento del rapporto e l’esclusione finanziaria del debitore.
Resta da verificare quale sarà l’effettiva operatività del sistema e in che modo la Banca d’Italia, nell’esercizio dei poteri attuativi riconosciuti dal decreto CICR del 9 luglio 2026, definirà i criteri applicativi degli obblighi gravanti sugli intermediari. È tuttavia evidente che la nuova disciplina segna il passaggio da una tutela prevalentemente informativa a una tutela assistita e proattiva, nella quale la gestione del debito assume una funzione centrale nella protezione del consumatore e nella stabilità del mercato del credito.
17.09.2026