Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna sul tema dell’abusivo frazionamento del credito, richiamando i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7299/2025 e criticando l’impostazione formalistica adottata dalla Corte d’Appello di Roma.
La vicenda riguarda un rapporto professionale durato circa quattro anni e mezzo tra un avvocato e una società, al termine del quale il legale aveva avviato trentotto procedimenti monitori per recuperare i compensi maturati per le varie attività svolte nel tempo.
La debitrice si era tuttavia opposta, sostenendo che l’incarico fosse unitario e che la domanda frazionata fosse quindi improponibile; contestava inoltre la validità dei preavvisi di parcella firmati dal Presidente del CdA, poi revocato, ritenendo mancanti i poteri rappresentativi.
L’opposizione veniva però rigettata dal Tribunale e la società proponeva appello, ma la Corte territoriale confermava la decisione di primo grado, escludendo – per il caso di specie – la sussistenza di qualsiasi abusiva frammentazione del credito e ritenendo, invece, esistente un unico rapporto obbligatorio tra le parti. Riteneva inoltre, provato il credito dell’avvocato grazie ai preavvisi di parcella firmati per accettazione dal Presidente del CdA.
Avverso detta decisione, la soccombente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando sia la violazione dei principi sull’abusivo frazionamento del credito sia l’esistenza di un giudicato esterno formatosi su un precedente monitorio dichiarato improponibile.
Chiamata a decidere della questione, la Suprema Corte ha tuttavia respinto il motivo di gravame relativo al giudicato.
Per la Corte, infatti, la declaratoria di improponibilità per violazione del divieto di frazionamento integra un giudicato meramente formale, privo di efficacia preclusiva in altri giudizi tra le medesime parti.
Il punto nodale della decisione riguarda, però, la corretta ricostruzione del rapporto obbligatorio.
Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello si è limitata a valorizzare la mancanza di un mandato unitario, senza verificare se le prestazioni dedotte nei vari monitori fossero riconducibili – come richiesto dalle Sezioni Unite – a un rapporto di durata caratterizzato da attività omogenee, documentazione uniforme e questioni giuridiche comuni, divenute esigibili contestualmente a seguito della revoca dell’incarico.
In tali situazioni, osserva la Cassazione, l’avvio di molteplici procedimenti comporta un ingiustificato dispendio processuale, oltre a rischi di contrasto tra giudicati e violazione del principio di ragionevole durata del processo, salvo che il creditore dimostri un interesse oggettivamente apprezzabile a procedere separatamente.
Nel caso di specie, per la Corte i trentotto crediti derivavano da attività difensive svolte per il medesimo cliente e poggiavano su documentazione uniforme (i preavvisi di parcella sottoscritti dal Presidente poi revocato), nonché richiedevano la soluzione delle stesse questioni, quali la riferibilità dei riconoscimenti di debito alla società e l’imputazione del pagamento complessivo eseguito nel corso del rapporto.
L’esame separato di tali elementi, sottolinea la Corte, non solo avrebbe comportato la reiterazione delle medesime attività istruttorie, ma avrebbe esposto le parti al rischio di giudicati contrastanti su identici presupposti di fatto e di diritto, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
In assenza di qualsiasi valutazione sull’interesse del professionista alla tutela frazionata, la motivazione della Corte d’Appello è risultata pertanto insufficiente e non conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Cassazione ha dunque accolto il motivo di gravame, cassando la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti se l’azione monitoria dovesse essere dichiarata improponibile per abusivo frazionamento.
27.08.2026