Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione interviene su un tema da tempo oggetto di contrasti interpretativi: la possibilità e i limiti di revoca o rettifica della dichiarazione di quantità del terzo.
La vicenda trae le mosse da un sequestro conservativo richiesto da un soggetto su di un credito vantato dal proprio debitore, nella qualità di promittente venditore di quest’ultimo, nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Il promittente acquirente, nonché terzo pignorato nel procedimento di sequestro conservativo incardinato dal terzo creditore, dopo aver reso una prima dichiarazione positiva, comunicava il recesso dal contratto preliminare e, in sede di udienza dichiara verbalmente che la precedente dichiarazione era da considerarsi “totalmente negativa”. Il relativo deposito telematico della rettifica, tuttavia, avveniva un’ora dopo la chiusura del verbale di udienza e il G.E. considerava, quindi, tardiva la rettifica, procedendo ad emettere provvedimento di assegnazione somme.
Avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione agli atti esecutivi da parte del terzo; opposizione che era oggetto di rigetto, sia nella sua fase sommaria, sia in quella di merito successivamente introdotta.
La parte soccombente ricorreva, quindi, innanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che la dichiarazione del terzo, anche nel sequestro conservativo di crediti, non è un atto di parte e come tale può essere oggetto di rettifiche e/o chiarimenti anche in sede di udienza.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, aderendo al suo più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la dichiarazione del terzo è sempre modificabile, a prescindere da come la si qualifichi, purché l’eventuale modifica sia tempestiva e, in ogni caso, intervenga prima che il giudice si ritiri per decidere. Per la stessa, dunque, sono da intendersi superati gli orientamenti più rigidi che porrebbero in capo al terzo l’onere di impugnare l’ordinanza di assegnazione mediante autonoma opposizione. Rimedio, quest’ultimo, residuale – secondo la Corte – in quanto esperibile solo nel caso in cui il Giudice non abbia recepito la dichiarazione di rettifica.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l’onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all’assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi”.
Simile orientamento giurisprudenziale valorizza il ruolo collaborativo del terzo pignorato, promuove una gestione dell’esecuzione più pratica e meno formalistica, scongiurando il rischio di opposizioni e riducendo, parimenti, il rischio di una dilatazione dei tempi di soddisfacimento del credito.
17.09.2026