Cass., Sez. III Civile, 15 aprile 2015, n. 7660
Nel caso in esame la Banca ha promosso pignoramento mobiliare presso terzi presso il Comune ed una sua partecipata.
Stante la mancata comparizione dei terzi pignorati, veniva introdotto giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo con contestuale sospensione della procedura esecutiva.
Il Comune, terzo pignorato, depositava istanza di estinzione della procedura esecutiva essendo stato dichiarato nullo il precetto con sentenza di primo grado e, nonostante l’opposizione del creditore procedente agli atti esecutivi, il Giudice dell’esecuzione dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione.
Il Tribunale di Benevento, rigettava l’opposizione del creditore procedente, forte della convinzione che la nullità del precetto comporterebbe la caducazione di tutta la procedura esecutiva incardinata.
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento la Banca propone ricorso in Cassazione.
La suprema Corte ha ribadito che l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione non preclude al Giudice dell’esecuzione ogni tipo di attività (gli atti conservativi se necessari sono consentiti); tuttavia, detto provvedimento, preclude la possibilità di definire l’esecuzione, sia positivamente mediante ordinanza di vendita o assegnazione, sia negativamente per estinzione o improcedibilità.
Nel caso in esame, la violazione dell’art 282 c.p.c. è avvenuta laddove il Giudice ha ritenuto che la sentenza di primo grado, con la quale è stato annullato il precetto, in forza del quale era stata incardinata la procedura esecutiva, fosse immediatamente esecutiva e consentisse di adottare i provvedimenti per evitare la prosecuzione dell’esecuzione, sospesa poiché era in corso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
L’art 282 c.p.c. per effetto della sostituzione operata dall’art 33 della legge n. 353 del 1990 afferma che le sentenze di primo grado di accertamento e/o costitutive non hanno efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato, come già più volte affermato dalla giurisprudenza. La provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado è, invece, attribuita alle sentenze di condanna relative ai procedimenti di esecuzione disciplinati dal libro III del codice di rito civile (In tal senso Cass n. 7369 del 2009).
Il Tribunale di Benevento non ha tenuto conto che la sentenza di nullità dell’atto di precetto non fosse ancora passata in giudicato e fosse pertanto improduttiva di effetti. Infatti, se l’annullamento del precetto fosse stato sovvertito in sede di impugnazione l’esecuzione sarebbe legittimamente proseguita.
Il vincolo del pignoramento non avrebbe pertanto potuto venire meno fino al passaggio in giudicato della sentenza, che dichiarava nullo il precetto, facendo così venir meno la legittimità di tutta l’esecuzione intrapresa.
Nel caso di specie l’opposizione a precetto, seppur intervenuta quando la procedura risultava entrata in una fase successiva , ben può produrre effetto. Infatti, la Suprema Corte afferma che l’attuale scansione del processo esecutivo in fasi comporta che la nullità verificatasi all’interno di una fase, se non rilevata dal Giudice o fatta valere dalla parte che vi ha interesse, non si propaga automaticamente alle fasi successive, ma non certo che se una nullità viene tempestivamente rilevata e fatta oggetto di opposizione (nel caso in esame opposizione a precetto), l’eventuale declaratoria di nullità solo perché intervenuta quando la procedura è intervenuta in una fase successiva non produca effetto.
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale di Benevento in diversa composizione che deciderà sulle spese applicando il seguente principio di diritto: “La sentenza che definisce una causa di opposizione a precetto, non avendo natura di sentenza di condanna , non è esecutiva fino al suo passaggio in giudicato; ne consegue che il giudice dell’esecuzione, a fronte di una sentenza di primo grado che dichiari la nullità del precetto a seguito del quale è iniziata l’esecuzione, non può dichiarane l’estinzione e neppure, qualora l’esecuzione fosse stata medio tempore sospesa, può legittimamente dichiararne l’improseguibilità”.
14 maggio 2015Sara Rovigo – s.rovigo@lascalaw.com
28.09.2026