24.09.2026 Icon

Pignoramento esattoriale: il vincolo si estende anche ai crediti futuri

Il pignoramento esattoriale presso terzi può colpire anche crediti che maturano dopo la notifica dell’atto, purché trovino origine in un rapporto già esistente in quel momento. È questo il passaggio di maggiore interesse dell’ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026, con cui la Cassazione torna sui confini temporali del vincolo imposto al terzo pignorato e sulla particolare struttura dell’espropriazione promossa dall’agente della riscossione. La sospensione della procedura, inoltre, non libera il terzo dagli obblighi di custodia: le somme devono restare indisponibili fino alla definizione della vicenda esecutiva.

Cassazione, ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026

Un credito sorto dopo il pignoramento

La controversia nasce dall’esecuzione promossa da un avvocato nei confronti dell’INPS per ottenere il pagamento di oltre 4.000 euro riconosciuti in suo favore quale difensore distrattario. L’Istituto si opponeva, rilevando che diversi anni prima Equitalia aveva notificato nei confronti del professionista un pignoramento presso terzi per un debito di importo molto più elevato, avente ad oggetto le somme dovute e debende dall’INPS.

Il punto più delicato riguardava la successione temporale degli eventi. Il pignoramento esattoriale risaliva infatti al 2010, mentre il titolo giudiziale dal quale derivava il credito del professionista nei confronti dell’INPS era stato emesso soltanto nel 2014. Secondo il ricorrente, un vincolo così risalente non avrebbe potuto estendersi a un credito venuto ad esistenza successivamente, tanto più in presenza di una procedura rimasta a lungo sospesa.

La tesi non convince la Cassazione, che conferma la decisione della Corte d’appello e ritiene legittimo il comportamento dell’INPS, rimasto vincolato dagli effetti del precedente pignoramento. La procedura non risultava infatti né estinta né divenuta inefficace e la sua sospensione aveva mantenuto in capo al terzo l’obbligo di custodire le somme senza poterne disporre.

Conta il rapporto da cui nasce il credito

Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, disposizione che consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate, senza necessità di un preventivo provvedimento di assegnazione del giudice. La Cassazione ribadisce che si tratta di una forma speciale e semplificata di espropriazione presso terzi, normalmente destinata a svolgersi in via stragiudiziale.

Da questa particolare struttura non deriva, tuttavia, che il vincolo sia limitato ai soli crediti già liquidi ed esigibili al momento della notificazione. Richiamando il precedente n. 28520/2025, la Corte afferma che possono essere ricompresi nel pignoramento anche i crediti maturati successivamente, compresi quelli divenuti esigibili oltre il termine previsto per il pagamento da parte del terzo, a condizione che derivino da un rapporto alla base già esistente al momento in cui il pignoramento è stato notificato.

È proprio questo criterio a risolvere il caso concreto. Sebbene il credito per le spese legali fosse stato liquidato con una sentenza del 2014, l’attività professionale dalla quale esso derivava era stata svolta nell’ambito di un giudizio iniziato nel 2005 e, quindi, precedente al pignoramento. Il credito era dunque futuro quanto al momento della sua definitiva maturazione, ma trovava la propria fonte in un rapporto già esistente e poteva essere raggiunto dal vincolo.

Un vincolo ampio, ma non senza limiti

La pronuncia offre un’indicazione operativa particolarmente importante per banche, enti e altri soggetti che assumono la veste di terzi pignorati. La verifica non può fermarsi alla circostanza che, alla data del pignoramento, il credito fosse già determinato o immediatamente esigibile. Occorre invece ricostruire il rapporto dal quale il credito trae origine: se quel rapporto esisteva già, il vincolo può proiettarsi anche sulle somme maturate successivamente.

La stessa Cassazione pone però un limite significativo. Il pignoramento non può trasformarsi in un vincolo indefinito: quando permane incertezza sull’effettiva esistenza dell’obbligazione del terzo, deve essere individuato un momento oltre il quale, in mancanza degli sviluppi necessari della procedura, il pignoramento perde efficacia. Il principio evita che l’estensione ai crediti futuri si traduca in una indisponibilità potenzialmente perpetua delle somme.

Sul piano pratico, la decisione sposta quindi l’attenzione dalla semplice data di nascita del credito alla continuità del rapporto sottostante. È una distinzione rilevante soprattutto per rapporti destinati fisiologicamente a produrre crediti nel tempo: il terzo, prima di considerarsi libero dal vincolo, dovrà verificare non soltanto quando il credito sia diventato esigibile, ma anche quando sia sorto il rapporto giuridico che ne costituisce la base.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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