05.06.2026 Icon

Riforma dell’avvocatura: dal Parlamento le prime correzioni al progetto del CNF

La riforma dell’ordinamento forense entra in una fase decisiva e, nel passaggio parlamentare, inizia già a mostrare una fisionomia in parte diversa rispetto al testo originariamente elaborato dal Consiglio Nazionale Forense. Pur restando immutata l’ambizione di fondo – modernizzare l’avvocatura preservandone autonomia, indipendenza e funzione costituzionale – il testo licenziato dalla Camera dei Deputati evidenzia una serie di interventi che incidono su alcuni dei punti più delicati della futura disciplina.

Società tra avvocati e organizzazione collettiva: meno rigidità, ma restano i presìdi di indipendenza

Uno dei terreni sui quali il Parlamento è intervenuto in modo più incisivo è quello dell’esercizio associato e collettivo della professione.

In coerenza con l’evoluzione del mercato legale, sempre più orientato verso modelli organizzativi complessi e multidisciplinari, la riforma, da un lato, ribadisce la possibilità di esercitare l’attività professionale mediante associazioni, reti tra avvocati, strutture multidisciplinari e società tra avvocati; dall’altro, concentra proprio su queste ultime alcune significative innovazioni correttive.

Viene, infatti, modificata la disciplina relativa alla partecipazione agli utili dei soci non professionisti, consentendo a quest’ultimi una partecipazione agli utili più ampia, purché non si producano interferenze sull’autonomia e sull’indipendenza dei soci professionisti.

Sul versante delle attività svolte in favore dei soci di capitale, se il testo iniziale escludeva in termini assoluti la possibilità per la società di operare nell’interesse del socio non professionista o di soggetti ad esso collegati, la versione emersa in sede referente circoscrive il divieto alle sole ipotesi in cui tali attività assumano carattere prevalente. La correzione non è marginale: essa segnala il tentativo di rendere più praticabile l’apporto di capitali esterni e più competitivo il modello organizzativo degli studi, senza però abbandonare quei contrappesi che continuano a distinguere la professione forense da altre attività economiche.

Compensi e incompatibilità: una professione sempre più regolata

Anche la disciplina dei compensi è oggetto di un intervento di assestamento. La riforma ribadisce il principio della libera determinazione dell’onorario, ma ne rafforza il raccordo con i criteri dell’equo compenso, ormai divenuti parametro essenziale di legittimazione dell’autonomia negoziale.

In questo quadro si valorizza altresì la possibilità di pattuire compensi collegati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, a condizione che vengano rispettati i limiti normativi vigenti e il principio di proporzionalità. La direzione è chiara: ampliare gli spazi della modulazione contrattuale, ma senza consentire che la logica del risultato finisca per comprimere le esigenze di equilibrio e dignità della prestazione professionale.

Sul fronte, invece, delle incompatibilità, la proposta mantiene l’impostazione tradizionale secondo cui la professione forense resta incompatibile con attività imprenditoriali e con forme di lavoro subordinato, ma amplia sensibilmente l’elenco delle attività compatibili. Tra queste figurano l’esercizio della professione di commercialista, revisore legale, consulente del lavoro, l’attività di amministratore di società, di gestore nelle procedure della crisi d’impresa e l’attività di agente sportivo.

Più spazio alle attività riservate e un segreto professionale rafforzato

Tra gli obiettivi dichiarati della riforma vi è quello di riaffermare il ruolo centrale dell’avvocato nel sistema di tutela dei diritti. Nel corso dell’esame parlamentare, il perimetro delle prestazioni riservate agli iscritti all’albo è stato infatti meglio precisato: accanto all’assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi e nelle procedure arbitrali, vengono espressamente incluse la negoziazione assistita e la mediazione. Si tratta di un passaggio normativo rilevante, perché consolida la presenza dell’avvocato non soltanto nel processo in senso stretto, ma anche nelle sedi alternative o complementari alla giurisdizione.

Nello stesso solco si colloca il rafforzamento del segreto professionale. La proposta elaborata dal CNF già qualificava il segreto come istituto di ordine pubblico, generale, assoluto e illimitato nel tempo. Anche durante i lavori parlamentari è stata confermata questa impostazione, sottolineando l’obiettivo di assicurare l’inviolabilità e l’indisponibilità del segreto professionale quale presidio imprescindibile del diritto di difesa e del rapporto fiduciario tra avvocato e assistito.

Non si tratta soltanto di una riaffermazione di principio. La scelta assume un significato particolare in una fase storica in cui la digitalizzazione delle comunicazioni professionali e la crescente circolazione dei dati rendono sempre più attuale il tema della tutela della riservatezza.

Monocommittenza e collaborazione continuativa: il tentativo di disciplinare una realtà già esistente

Tra i profili di maggiore interesse vi è poi la disciplina della monocommittenza e delle collaborazioni continuative tra avvocati. La riforma prende atto di una realtà da tempo consolidata negli studi professionali italiani, dove il rapporto di collaborazione stabile, spesso economicamente dipendente, rappresenta una componente essenziale dell’organizzazione interna. La proposta originaria del CNF affrontava il fenomeno con un impianto particolarmente dettagliato, prevedendo l’obbligo della forma scritta, regole sul compenso, termini minimi di preavviso, tutele in caso di maternità, malattia o infortunio e la possibilità di stipulare patti di non concorrenza. L’obiettivo era chiaro: rafforzare la protezione del collaboratore, senza però attrarre il rapporto nell’orbita del lavoro subordinato.

Proprio su questo punto il Parlamento ha introdotto una delle correzioni più significative. Nella versione iniziale era stabilito che il compenso dell’avvocato in regime di monocommittenza non potesse essere inferiore ai parametri ministeriali. Tale riferimento è stato successivamente espunto, ferma restando la necessità che il compenso risulti congruo e proporzionato alla qualità e alla quantità dell’attività svolta. La modifica sembra riflettere il tentativo di evitare una automatica parametrazione del rapporto collaborativo ai criteri tariffari, lasciando maggiore margine alla disciplina negoziale, ma senza rinunciare a un controllo di adeguatezza sostanziale del corrispettivo.

Una riforma che cerca un equilibrio tra tradizione e mercato?

Le modifiche introdotte sembrano muoversi lungo una direttrice ben definita: preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato, rafforzando al contempo la capacità dell’avvocatura di confrontarsi con modelli organizzativi sempre più complessi e con un mercato professionale in continua evoluzione.

La revisione della disciplina delle società tra avvocati, l’intervento sulla monocommittenza, il consolidamento del segreto professionale e la ridefinizione dell’area delle attività riservate restituiscono, nel loro insieme, l’immagine di una riforma che non si limita ad aggiornare regole esistenti, ma punta a ridefinire il ruolo dell’avvocato nel sistema della giustizia e nell’economia delle professioni. Resta ora da verificare se, nel prosieguo dell’iter, il legislatore riuscirà a mantenere questo difficile bilanciamento tra tradizione ordinistica e apertura al mercato, senza sacrificare né la specificità della funzione difensiva né l’esigenza di rendere la professione effettivamente sostenibile nel contesto contemporaneo.

Autore Jessica Cammarano

Managing Associate

Milano

j.cammarano@lascalaw.com

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Autore Chiara Francesca Gennaro

Managing Associate

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