21.05.2025 Icon

Mediazione: è improcedibile la domanda in sede di appello?

La Corte d’Appello di Ancona si è recentemente espressa in punto di improcedibilità della domanda a fronte del mancato esperimento del tentativo di mediazione, vagliando tale eccezione in sede di gravame.

Nel caso di specie, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di locazione, l’appellante sollevava l’eccezione di improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, avanzata da un Comune, in quanto non oggetto del procedimento conciliativo ai sensi del d.lgs n.28/2010.

La Corte d’Appello di Ancona ha affrontato la questione invocando i principi di diritto espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2” (cfr. Cass.ord.n.25155 del 10.11.2020). In applicazione di tale principio, i giudici hanno rilevato che nel primo grado di giudizio veniva concesso apposito termine ai fini della proposizione dell’istanza di mediazione, il cui procedimento veniva avviato nel 2021. Tuttavia, l’eccezione di improcedibilità risultava tardiva in quanto sollevata soltanto tempo dopo la conclusione della procedura conciliativa e ben oltre la ripresa dell’iter processuale.

È stato, inoltre, precisato che il procedimento di mediazione veniva avviato dal Comune ed aveva interessato l’interezza della questione dedotta in lite. In particolare, era stata valutata la validità del contratto di locazione, la scadenza e le obbligazioni poste carico delle parti: tale approfondito vaglio non legittimava l’introduzione di una nuova procedura di mediazione afferente alla sola domanda di risoluzione del contratto. Ciò in quanto: “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l’introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l’intero corso del processo” (cfr. Cass.sent.n.3452/2024).Considerato che in sede di mediazione erano state approfondite tutte le tematiche salienti, ammettere una procedura conciliativa volta a valutare la sola domanda di risoluzione contrattuale si sarebbe rivelato contrario ai dettami di economia processuale imperanti nel nostro ordinamento.

Sulla scorta di tali principi e tenuto conto dello sviluppo fattuale della controversia, la Corte d’Appello di Ancona non ha ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di gravame sollevato in ordine al procedimento di mediazione, che, pertanto, il Collegio ha disatteso.

Corte di Appello di Ancona, sentenza del 04.04.2025

Autore Diana Franchetti

Associate

Milano

Diana.Franchetti@lmind.it

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