È imprescindibile la corrispondenza tra la sede dell’Organismo di mediazione e quella del Tribunale territorialmente competente affinché la condizione di procedibilità della domanda possa ritenersi validamente avverata.
Mediazione e competenza territoriale: il principio generale
Con la sentenza ivi in commento, il Tribunale di Aosta ha chiarito in modo incisivo e lineare le conseguenze processuali derivanti dall’instaurazione della procedura conciliativa presso un Organismo avente sede differente e/o secondaria rispetto a quella processualmente competente. Difatti, la competenza del luogo in cui è stato incardinato il giudizio si riverbera in sede di mediazione e, nel caso in cui la stessa non venga rispettata, determina il mancato avversarsi della condizione di procedibilità della domanda. In tal senso il Tribunale adito ha osservato che:
Il quadro normativo: mediazione come condizione di procedibilità
“ai sensi dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 28/2010 chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, ipotesi ricorrente nel caso di specie, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, che, in queste ipotesi, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come previsto dal comma 2 della norma sopra citata. L’art. 4 del medesimo decreto prevede poi che la domanda di mediazione sia presentata mediante deposito “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Detta disposizione pone una chiara ed espressa corrispondenza tra la sede dell’organismo di mediazione ed il foro del giudice competente; detta disposizione normativa risulta del tutto coerente con la finalità deflattiva della previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione, anche considerato che nel sistema normativo come sopra delineato il foro generale delle persone fisiche previsto dall’art. 18 c.p.c. garantisce al convenuto l’effettiva partecipazione (al processo conciliativo prima e all’eventuale causa poi) senza oneri eccessivi. All’omessa instaurazione della procedura è equiparabile la proposizione della stessa davanti a organismo incompetente. Ne discende che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudizio, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (cfr., sia pure pronunciatasi in controversia di diversa natura, Cass. civ., Sez. 6 – 3, 02/09/2015, n. 17480), se non su accordo delle parti in deroga alla competenza territoriale. In mancanza di un siffatto accordo, in caso di domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo privo di competenza territoriale, va dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale (cfr. ex multis Tribunale di Messina, 05/02/2025, n. 194)”.
Conseguenze processuali: domanda improcedibile se la sede è sbagliata
In applicazione di tali principi alla controversia in esame – che assumeva le forme di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – il Giudice non ritenendo provato l’effettivo deposito della domanda di mediazione presso la sede territorialmente competente né dimostrata l’esistenza di una sede secondaria dell’Organismo di Mediazione adito, in linea con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – SS.UU.sent.n.19596/2020 – ha rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte del creditore opposto, unico soggetto a ciò onerato, circostanza che ha determinato il mancato avversarsi della condizione di procedibilità della domanda.
La decisione del Tribunale di Aosta
È stata, quindi, dichiarata improcedibile l’opposizione avanzata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell’opposta alla refusione delle spese di lite.
22.01.2026