La pronuncia n. 29145 del 2025 delle Sezioni Unite affronta con rigore il tema, ormai centrale nella dinamica disciplinare, del ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Il caso sottoposto alla Corte trae origine da una situazione di arretrato imponente: la magistrata, in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore, aveva accumulato nel quinquennio 2016-2021 centinaia di sentenze, ordinanze e decreti rimasti pendenti ben oltre il triplo del termine legale, spesso con ritardi ultrannuali e, in taluni casi, addirittura pluriennali.
Ravvisata la sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 2, lett. q), del D.Lgs. n. 109/2006 — che sanziona i ritardi gravi e reiterati nel compimento degli atti giudiziari — la Sezione disciplinare del CSM irrogava la sanzione della perdita di due mesi di anzianità. La ricorrente proponeva gravame, invocando l’applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 3-ter, lamentando la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione e deducendo, soprattutto, l’inesigibilità di una diversa organizzazione del lavoro in un ufficio gravato da croniche carenze strutturali.
Le Sezioni Unite affrontano tali questioni con un percorso argomentativo lineare e perentorio. In primo luogo, la Corte chiarisce che l’art. 3-ter, introdotto solo nel 2022, non può operare retroattivamente: «in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, non trova applicazione il favor rei né la retroattività della lex mitior» tipica dell’ambito penale, con la conseguenza che la causa estintiva «non è applicabile ratione temporis» ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La capacità del magistrato di smaltire successivamente una parte dell’arretrato può incidere unicamente sulla valutazione della sanzione, non sull’esistenza dell’illecito.
Ben più significativa, tuttavia, è la ricostruzione che la Suprema Corte offre dell’elemento dell’ingiustificabilità del ritardo, vero perno della fattispecie disciplinare. Dopo aver ribadito che la reiterazione e la gravità costituiscono presupposti oggettivi del ritardo disciplinarmente rilevante, la Corte afferma che l’esimente della giustificabilità rappresenta una clausola generale, attivabile solo ove il magistrato dimostri l’effettiva inesigibilità di una condotta diversa. Ed è qui che la Corte scandisce la massima più incisiva della decisione: «la durata ultrannuale dei ritardi non comporta un’ingiustificabilità assoluta, ma, trattandosi di inosservanze protrattesi ben oltre la soglia normativa, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all’ampiezza del ritardo; quanto più esso è grave, tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve essere la relativa giustificazione, comprensiva della prova che non sarebbero stati possibili diversi comportamenti organizzativi idonei ad evitarne la dilatazione abnorme».
Applicando tale principio al caso concreto, le Sezioni Unite escludono recisamente che le criticità dell’ufficio giudiziario possano assolvere il magistrato dall’onere di un’autonoma e diligente gestione del ruolo. Le disfunzioni organizzative — pur riconosciute — non presentavano carattere eccezionale né imprevedibile, né impedivano l’adozione di misure tempestive per prevenire la stratificazione degli arretrati. Né può ritenersi che la laboriosità complessiva del magistrato valga, di per sé, a neutralizzare la responsabilità disciplinare quando i ritardi abbiano raggiunto dimensioni tali da compromettere in modo evidente la ragionevole durata del processo.
La decisione si chiude così ribadendo un principio di fondo, che rappresenta il nucleo della responsabilità disciplinare per ritardo: nessuna inefficienza dell’ufficio, quand’anche rilevante, è idonea a esonerare il magistrato dall’obbligo di una giustificazione obiettiva, concreta e proporzionata delle ragioni che hanno reso impossibile il tempestivo compimento degli atti. La diligenza rimane, in ogni caso, un dovere personale, insuscettibile di essere vanificato dal malfunzionamento dell’amministrazione.
31.07.2026