27.01.2026 Icon

Ricorso per Cassazione improcedibile se manca la prova della notifica della sentenza

Con l’ordinanza in commento, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di rilevante interesse pratico, chiarendo le modalità attraverso le quali deve essere fornita la prova della notificazione della sentenza impugnata ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione.

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione all’esecuzione per rilascio di immobile a seguito del quale Tizio ha proposto, in ultimo grado, ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del gravame emessa dalla Corte di Appello di Perugia.

Il ricorrente ha provveduto al deposito della copia autentica della sentenza e della immagine del messaggio di notifica inviato a mezzo pec, tuttavia priva di attestazione di conformità.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per inutilizzabilità della prova della notificazione della sentenza impugnata, in quanto prodotta come immagine di documento nativo digitale senza attestazione di conformità, impedendo così la verifica della tempestività del ricorso.

La Corte ha ribadito che, qualora la parte deduca l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, la prova della tempestività del ricorso deve essere fornita mediante il deposito, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., di una copia autentica della sentenza corredata dalla relazione di notificazione, entrambe munite di attestazione di conformità e che tale onere sussiste anche quando la notificazione sia avvenuta a mezzo PEC.

In particolare, nell’attuale assetto normativo il ricorrente è tenuto a produrre in formato digitale il messaggio originale di posta elettronica certificata ricevuto. Ove, invece, proceda al deposito della sola immagine del messaggio e della relata, tali documenti devono essere necessariamente corredati dalla attestazione di conformità.

Secondo la Corte, pertanto, l’assenza dell’attestazione di conformità priva la copia depositata di qualsiasi efficacia probatoria, impedendo al giudice di legittimità di verificare con certezza la data di notificazione della sentenza e, conseguentemente, la tempestività dell’impugnazione. Trattasi, dunque, di un requisito funzionale al controllo che il giudice è tenuto a svolgere anche d’ufficio.

Sulla base di tali premesse, il Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Per dare la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti, qualora il processo telematico sia attuato anche nel giudizio di legittimità, il ricorrente deve produrre in formato digitale il messaggio PEC originale; ove depositi la sola immagine del messaggio e della relata, è necessaria l’attestazione di conformità, formalità sufficiente ma imprescindibile a consentire la verifica in termini di certezza».

Autore Raffaele Sacco

Associate

Milano

r.sacco@lascalaw.com

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