01.08.2023 Icon

Reclamo e Giudizio di merito: si, ma nel rispetto dei termini

Spetta al giudice dell’esecuzione, all’atto della decisione sulla istanza di sospensione, fissare alle parti un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall’esito e dalla durata del procedimento di reclamo.

Questo è il principio richiamato dal Tribunale di Marsala nella recentissima sentenza in commento, con la quale è stata accolta l’eccezione preliminare di inammissibilità del giudizio formulata da parte convenuta.

La vicenda trae origine dal giudizio di merito instaurato dal debitore, a seguito di rigetto dell’opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c. da questi formulata.

Il Giudice dell’esecuzione, infatti, non ritenendo sussistenti i requisiti per la concessione della misura cautelare, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva formulata da parte debitrice e ha assegnato termine di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito.

Avverso tale decisione, il debitore ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., poi rigettato dal Collegio, con conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.

Successivamente, parte debitrice ha convenuto in giudizio il creditore dinanzi al predetto Tribunale, introducendo così il giudizio di merito relativo all’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Nell’ambito del suddetto giudizio si è costituito il creditore procedente, eccependo l’inammissibilità delle domande di parte avversaria per inosservanza del termine perentorio fissato dal Giudice dell’esecuzione per l’introduzione del giudizio di merito.

Nello specifico, infatti, il termine perentorio assegnato dal Giudice dell’esecuzione, ai fini dell’instaurazione della fase di merito ex art. 615 co.2 c.p.c., non è stato rispettato da parte attrice, dal momento che la citazione risulta essere stata notificata a parte convenuta ben oltre la scadenza del predetto termine perentorio.

Il Tribunale di Marsala, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità del giudizio formulata da parte convenuta.

Il Giudice, infatti, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ha ritenuto evidente la tardività della notifica dell’atto di citazione introduttivo della fase di merito, a nulla rilevando che, nelle more del giudizio, parte attrice abbia presentato reclamo al Collegio avverso l’ordinanza cautelare, come eccepito dal debitore.

A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado ha richiamato il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità, e condiviso dalla dottrina, secondo cui “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al giudice dell’esecuzione, all’atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall’esito e dalla durata del procedimento di reclamo”.

Come affermato dal giudicante, il termine per introdurre il giudizio di merito è definito espressamente dalla legge come perentorio, con la conseguenza che “non vi sono margini e spazio per una diversa interpretazione”.

Autore Chiara Calì

Associate

Milano

c.cali@lascalaw.com

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