02.10.2024 Icon

Nuove specifiche tecniche PCT: in vigore dal 30 settembre

Sono entrate in vigore dal 30 settembre 2024 le novità introdotte nel mese di agosto dal Ministero della Giustizia che riguardano le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico (PCT).

Cambiano le regole per le notifiche Pec eseguite dagli avvocati e per l’attestazione di conformità apposta sui documenti informatici. I legali possono depositare solo file in pdf e i dati identificativi delle ricevute sono inseriti nel file “DatiAtto.xml”. È necessario inserire l’attestazione di conformità della copia informatica in un file separato in pdf che contiene la descrizione del documento “certificato” e il relativo nome.

Quanto all’attestazioni di conformità, se la dichiarazione riguarda una copia informatica, anche scansionata, va inserita in un pdf che contiene una sintetica descrizione del documento e il nome del relativo file: la certificazione è sottoscritta dall’autore con firma digitale o elettronica qualificata. Quando la copia informatica va depositata in giudizio, il file che contiene la certificazione è inserito come allegato nella busta telematica.

Nel caso in cui la copia informatica deve essere notificata via Pec a un professionista o a un ente all’account che risulta da pubblici elenchi, bisogna inserire nella relata di notifica la dichiarazione che contiene la descrizione del documento di cui si attesta la conformità e il relativo nome del file: è il caso, ad esempio, degli indirizzi Pec tratti dal Reginde, oppure da Ini-Pec, l’indice nazionale delle imprese e dei professionisti gestito dal ministero dello Sviluppo economico.

Se l’attestazione va inviata per posta elettronica certificata, il pdf con descrizione e nome è inserito come allegato al messaggio Pec con firma digitale. In tutti gli altri casi la “certificazione” è inserita in un pdf con evidenza dell’impronta e del riferimento temporale. La procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente sia come scansione, va prodotta in formato pdf o pdf/a, senza macro o campi e firmata digitalmente dal difensore.

Ricordiamo, infine, che la dimensione massima consentita per la busta telematica sarà aumentata da 30 MB a 60 MB, riducendo la necessità di depositi complementari. La procedura di accettazione diventerà più automatizzata, con controlli preliminari che identificheranno e segnaleranno eventuali anomalie in tre categorie: WARN, ERROR e FATAL. Solo le anomalie bloccanti richiederanno l’intervento della cancelleria.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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