23.04.2024 Icon

Mezzi di impugnazione: la qualificazione del giudice è la stella polare

Con l’ordinanza n. 9670/2024 del 10 aprile 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della corretta individuazione dei mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti resi in sede di opposizioni esecutive. I giudici di legittimità hanno confermato l’operatività del principio dell’apparenza e la distinzione tra provvedimenti resi nell’ambito di giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi – i primi impugnabili con l’appello, i secondi con il ricorso per cassazione -.

Nel caso di specie, la società ricorrente è risultata soccombente, dapprima, nel giudizio di opposizione avverso l’ordine di liberazione dell’immobile promosso dinanzi al Tribunale di Milano, nel quale è stato rilevato che l’opponente non era titolare di un diritto di godimento opponibile, né del diritto di proprietà dell’immobile. Lo stesso esito si è avuto anche nel giudizio di appello, sul rilievo che la questione della proprietà non poteva essere trattata nell’ambito del giudizio di opposizione all’ordine di liberazione e che le contestazioni afferenti al prezzo irrisorio di vendita del bene pignorato ed all’insussistenza del debito erano già state affrontate in altra causa di opposizione.

La società ha proposto, pertanto, ricorso in Cassazione avverso la decisione di appello, deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nonché la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha rilevato l’improseguibilità della causa per improponibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, in ossequio al consolidato “principio dell’apparenza”.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo il quale “l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte”.  Da ciò, ne consegue che se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello; mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Ebbene, nel caso in esame, atteso che il Tribunale di Milano, nel riconoscere che il titolare di un diritto di godimento sull’immobile pignorato ben poteva insorgere contro l’ordine di liberazione, aveva già espressamente qualificato la domanda proposta dal ricorrente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., la successiva impugnazione avrebbe dovuto essere esperita con lo strumento del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., e non con l’appello.

Tale soluzione, peraltro, è l’unica perseguibile avverso l’ordine di liberazione a seguito della modifica normativa dell’art. 560 c.p.c. del 2016, con la quale è stata definitivamente affermata la natura di atto del processo di espropriazione immobiliare del predetto provvedimento.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. poiché il giudizio di appello non poteva essere iniziato, né proseguito.

Autore Veronica Falchi

Associate

Milano

v.falchi@lascalaw.com

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