30.04.2024 Icon

La morte o perdita di capacità della parte: effetti sul giudizio

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha statuito che l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento di morte o perdita di capacità della parte ad opera del procuratore costituito in giudizio comporta l’ultrattività del mandato difensivo.

La Corte d’Appello di Roma riteneva inammissibile l’appello proposto dalla società pignorante avverso la sentenza che aveva ridotto l’importo pignorato e condannato la stessa società a restituire l’eccedenza al terzo pignorato.

Secondo la medesima Corte, infatti, dato che la società era stata cancellata dal Registro delle imprese, senza che tale evento venisse dichiarato nel processo, la stessa non poteva agire o essere convenuta in giudizio, con relativo trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci.

Avverso la sentenza, uno dei soci della società proponeva Ricorso in Cassazione e la Corte di Cassazione ha accolto il Ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La decisione della Corte di Cassazione ha dato continuità all’orientamento già delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15295/2014 che, a sua volta, ha trovato conferma in recenti pronunce, anche della sezione Lavoro (v. Cass. n. 21860/2023, Cass. n. 11193/2022).

In particolare, la Corte ha ribadito che “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, per l’ultrattività del mandato difensivo, che l’avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione”.

Le uniche eccezioni, prosegue la Corte, si verificano solo nel caso in cui, nella fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, o ancora se il procuratore, munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario.

Pronunciandosi in tale direzione, la Corte ha valorizzato la portata generale della regola dell’ultrattività del mandato difensivo e, di conseguenza, laddove non provveda a dichiarare in udienza o notificare la morte o la perdita di capacità processuale della parte assistita, l’avvocato continua a rappresentare la parte stessa come se l’evento non si fosse mai verificato, operando così un meccanismo di stabilizzazione processuale.

In conclusione, l’incidenza e l’impatto sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di parte costituita in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite.

Autore Giulia Grassini

Trainee

Milano

g.grassini@lascalaw.com

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