Con ordinanza resa lo scorso 11/04/2024, il Tribunale di Arezzo ha inteso far chiarezza in ordine alla prassi instaurata da alcuni soggetti terzi pignorati di richiedere la liquidazione delle somme in prededuzione per aver reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., in seguito alla ricezione dell’atto di pignoramento.
Ed invero, nell’ambito dei procedimenti esecutivi mobiliari presso terzi, il terzo cui viene notificato il pignoramento (in qualità di soggetto debitore di somme a qualsiasi titolo dovute in favore dell’esecutato), è tenuto a rendere una dichiarazione con la quale deve “specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato”.
Nel caso in esame il terzo pignorato aveva presentato, in uno alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c., una richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per la redazione della stessa.
Il terzo aveva formulato due volte l’istanza, essendo stato chiamato a rendere la dichiarazione per ambedue gli esecutati.
Il Giudice dell’Esecuzione, nello statuire in ordine alla richiesta formulata dal terzo, ha evidenziato che:
1) il soggetto terzo pignorato è semplice custode delle somme da lui detenute a qualsiasi titolo non per nomina del Giudice, bensì ex lege. Pertanto, non ha diritto ad alcun compenso e/o ristoro di qualsivoglia spesa sostenuta per aver reso la dichiarazione de quo, in quanto non rientra tra i soggetti qualificati dalla legge quali Ausiliari del Giudice. Ed invero, tale dichiarazione è indirizzata dal terzo direttamente al creditore procedente e non all’Organo Giudicante;
2) è dovere dei terzi pignorati rendere il conto delle somme dagli stessi detenute a qualsiasi titolo per i debitori esecutati (quali, ad esempio, correntisti o pensionati);
3) il terzo pignorato non compare in udienza, ma si limita a trasmette la dichiarazione al creditore procedente a mezzo pec: non sostiene, perciò, alcuna spesa passibile di refusione;
4) nessuna norma di legge legittima la richiesta di pagamento avanzata dal terzo.
L’Organo Giudicante ha, pertanto, ribadito che con l’ordinanza di assegnazione somme emessa all’esito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, non possa essere riconosciuta in favore del terzo pignorato alcuna somma a titolo di compenso e/o di rimborso spese per il solo fatto di aver reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
In conclusione, il Giudice, sulla base delle considerazioni sopra illustrate, ha ritenuto di non poter liquidare alcuna somma in favore del terzo pignorato e, dunque, di rigettare la richiesta dallo stesso avanzata con riferimento alle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., rese per entrambi i debitori esecutati.