Con l’ordinanza interlocutoria n. 2010/2026, depositata il 30 gennaio 2026, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., una questione di particolare rilievo sistematico.
Nello specifico, il quesito sollevato riguarda se la mancata fissazione dell’udienza di discussione in appello, nonostante la rituale richiesta di parte ex art. 352 c.p.c. (nel testo previgente alla riforma Cartabia), possa determinare di per sé la nullità della sentenza ovvero integrare una mera irregolarità della stessa, sindacabile solo a fronte della dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
L’ordinanza evidenzia con chiarezza un contrasto giurisprudenziale formatosi nel tempo e accentuatosi soprattutto negli ultimi anni, con riguardo alla valenza dell’oralità nel giudizio di appello e alla sua tenuta costituzionale alla luce degli artt. 24 e 111 Cost.
Un primo e più recente orientamento – richiamato, tra le altre, da Cass. n. 2067/2023, n. 23353/2023 e n. 4277/2025 – attribuisce all’udienza di discussione una funzione essenziale di completamento del contraddittorio.
Secondo tale impostazione, la sua omissione, a fronte di una richiesta ritualmente formulata e reiterata, comporta automaticamente la nullità della decisione, senza che la parte debba allegare quali specifiche difese avrebbe potuto svolgere oralmente.
L’impedimento alla discussione finale integra, infatti, un vulnus al diritto di difesa, in quanto preclude una modalità di interlocuzione processuale che l’ordinamento riconosce e tutela.
Di segno opposto è l’orientamento tradizionale, tuttora seguito da numerosi arresti anche recenti (da ultimo Cass. n. 1769/2025), che muove da una concezione di equivalenza funzionale tra difesa scritta e difesa orale.
In questa prospettiva, la discussione ex art. 352 c.p.c. avrebbe natura meramente illustrativa e non sostitutiva delle difese scritte.
Da ciò ne consegue che la sua omissione non determina automaticamente la nullità della sentenza, gravando invece sulla parte l’onere di dimostrare uno specifico e concreto pregiudizio difensivo.
Questo approccio, per la Corte, è in linea con il principio generale secondo cui l’art. 360, n. 4, c.p.c. non tutela l’astratta regolarità del processo, ma solo l’interesse sostanziale inciso dall’error in procedendo.
Per i giudici di legittimità, la discrasia tra nullità e irregolarità si è intensificata proprio negli ultimi tempi, in considerazione del contesto normativo profondamente mutato e segnato da un crescente favor per il contraddittorio scritto, nonché da una progressiva marginalizzazione dell’oralità nel processo civile.
In tale quadro si inseriscono tanto gli artt. 127-ter e 171-ter c.p.c., quanto – soprattutto – il nuovo art. 350-bis c.p.c., che affida al giudice d’appello un potere discrezionale di disporre la discussione orale, anche indipendentemente da una richiesta di parte.
In conclusione, secondo la Corte, proprio questa tensione tra modello tradizionale e processo “cartolare” rende non più eludibile l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, chiamate a chiarire se l’oralità conclusiva costituisca ancora un valore processuale da tutelare e, dunque, presidiato da una sanzione di nullità, ovvero una modalità difensiva recessiva, rimessa alla valutazione del giudice e priva di tutela automatica.
Non ci resta, pertanto, che attendere i successivi sviluppi.
09.07.2026