12.12.2023 Icon

Manca la notifica al debitore: pignoramento presso terzi inesistente

Secondo una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 32804 del 27.11.2023) nell’espropriazione forzata presso terzi la mancata o inesistente notifica dell’atto di pignoramento al debitore determina l’inesistenza dell’atto di pignoramento stesso, con conseguente nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva a cui detto vizio si è propagato.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso promosso da un soggetto al quale, in sede di esecuzione, era stato pignorato il quinto dello stipendio da parte della Banca creditrice. Il ricorrente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, in particolare avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art 553 cpc, sostenendo che l’atto di pignoramento presso terzi non gli fosse mai stato notificato e che quindi esso era da considerarsi non già nullo (vizio che avrebbe potuto sanarsi per effetto dell’avvenuta costituzione del debitore nel procedimento esecutivo) bensì inesistente. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione, rilevando che il pignoramento, benché nullo in difetto di valida notifica all’esecutato -mancando l’intimazione ex art 492 cpc – risultava sanato per effetto dell’avvenuta costituzione dell’opponente nel procedimento esecutivo.

Con il ricorso promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente aveva evidenziato che se la notifica al terzo dell’atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di provocarne la dichiarazione di quantità ai sensi dell’art. 547 cpc., la notifica al debitore ha la funzione di costituzione del vincolo di destinazione del pignoramento, elemento essenziale dell’atto stesso che, in sua assenza, non può spiegare efficacia nei confronti del debitore (vizio non sanabile con la tempestiva proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi).

Partendo da un suo recente orientamento secondo cui il pignoramento presso terzi è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell’atto al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza ha funzione di perfezionamento, e da ciò ne consegue che “la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento” (sent. n. 12195/2023), la Cassazione ha rilevato che se la mera mancata iscrizione a ruolo determina l’impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 543 c.p.c., sì da impedire l’utile inizio dell’azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente.

Nel caso in esame, la notifica dell’atto di pignoramento al debitore è stata tentata dall’ufficiale giudiziario incaricato ma poi è stata restituita al mittente con la dicitura “perché sconosciuto all’indirizzo in atti”: di conseguenza, a detta della Corte, è del tutto mancata la notifica dell’atto, ossia un elemento di struttura che impedisce lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l’azione esecutiva incardinata nei confronti del debitore non è mai tecnicamente iniziata, come correttamente denunciato dal ricorrente.

La Corte ha dunque statuito che “la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l’inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l’atto iniziale del processo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde”.

In forza di quanto sopra, la Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l’inesistenza del pignoramento per come eseguito nei confronti dell’opponente e, per l’effetto, l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione delle somme ex art 543 cpc, con conseguente cessazione del vincolo pignoratizio su quanto dovuto dal terzo pignorato al debitore esecutato.

Autore Davide Ghidotti

Associate

Milano

d.ghidotti@lascalaw.com

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