La Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. un appello per omessa impugnazione di tutte le ragioni, autonome tra loro, che avevano fondato la sentenza di primo grado.
Nello specifico, il Giudice di prime cure aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno promossa da una società avverso un istituto di credito, a cui si attribuiva la responsabilità di aver prestato la benemissione ad un assegno poi rivelatosi contraffatto.
La domanda era stata respinta in quanto, non solo non risultava provato alcun inadempimento contrattuale né condotta colposa extracontrattuale in capo all’istituto di credito, ma sussisteva un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, individuato sia nella condotta colposa del danneggiato, sia nel fatto del terzo.
La motivazione del Tribunale in merito al caso fortuito era autonoma rispetto a quella relativa alla mancata responsabilità dell’istituto di credito e, quindi, di per sé idonea a sorreggere la decisione di primo grado. Ne consegue che la sussistenza del caso fortuito avrebbe dovuto essere oggetto di specifico gravame mentre, invece, l’appellante l’ha ignorata, omettendo di contestarla.
La Corte d’Appello quindi ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte che sul punto ha precisato che “allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un’altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, la parte soccombente ha l’onere di censurare specificamente con l’atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione“
Infatti, se il giudice dell’appello estendesse il suo esame a punti della decisione di primo grado non censurate dall’appellante, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., la sentenza sarebbe affetta da nullità per vizio di ultrapetizione.
Di conseguenza, l’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Torino, per violazione dell’art. 342 c.p.c..