La riforma del processo civile ha interessato anche il rito del lavoro, apportando alcuni cambiamenti rilevanti.
Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.
La negoziazione assistita
Un’importante innovazione consiste nell’introduzione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro.
Le parti che intendono ricorrere alla negoziazione assistita devono sottoscrivere una apposita convenzione che deve prevedere: (i) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura di negoziazione, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; (ii) l’oggetto della controversia.
Tramite la convenzione di negoziazione assistita le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
Ai fini della validità della negoziazione, ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.
All’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita si applica il 4° comma dell’art. 2113 del Codice civile, equiparando dunque a tutti gli effetti la negoziazione assistita alle conciliazioni svolte nelle “sedi protette”.
Si precisa che la negoziazione assistita non sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovverosia non diviene uno step necessario per intraprendere il giudizio.
Abolizione del rito Fornero
Sono state abolite le norme che assoggettavano le cause in materia di licenziamento per gli assunti prima del 7 marzo 2015 ad uno speciale procedimento, il cd. rito Fornero.
Detto rito prevedeva, in estrema sintesi, l’articolazione del primo grado di giudizio in due fasi, la prima a cognizione sommaria allo scopo di giungere ad una prima decisione in tempi brevi, la seconda a cognizione piena.
A seguito della predetta abrogazione,a decorrere dal 28 febbraio 2023, le cause relative ai licenziamenti verranno regolate esclusivamente dagli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, con l’introduzione degli articoli 441 bis, 441 ter e 441 quater c.p.c., riguardanti alcuni specifici casi di impugnazione.
Controversie in materia di licenziamento (441 bis)
In caso di domanda di reintegrazione troverà applicazione l’art. 441-bis c.p.c., il quale prevede che la trattazione e decisione delle relative controversie abbia carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
Inoltre, il giudice potrà ridurre i termini del procedimento sino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
Licenziamento del socio della cooperativa (441 ter)
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative saranno assoggettate al rito del lavoro e, in tali casi, il giudice potrà decidere anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte.
Inoltre, il giudice del lavoro deciderà sia sul rapporto di lavoro che sul rapporto associativo, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo.
Licenziamento discriminatorio (441 quater)
Nel caso di domande riguardanti il licenziamento discriminatorio, le relative azioni di nullità, ove non siano proposte con il rito del lavoro, possono essere introdotte, se ne ricorrono i presupposti, con i relativi riti speciali.
La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nella forma prescelta, preclude però la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.