19.12.2022 Icon

9° Pillola: Il processo ordinario di cognizione – Parte II

Come anticipato nello scorso intervento, una delle modifiche più innovative della riforma sul processo civile è sicuramente quella del deposito di memorie integrative, anteriormente alla prima udienza, previsto dal nuovo art. 171-ter c.p.c.

Tale norma prevede che, prima dell’udienza di comparizione, le parti possono depositare le c.d. “memorie integrative”, che subentrano alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1), 2 e 3). I termini, da calcolare a ritroso, sono rispettivamente: 40 giorni per la prima memoria (per proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte),  20 giorni prima per la seconda memoria (per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali) e 10 giorni prima dell’udienza per la terza memoria (per replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria). 

Alla luce degli elementi finora delineati, la centralità della prima udienza è chiara. Vediamo di seguito le modifiche circa la prima comparizione delle parti innanzi all’organo giudicante.

Una novità è la comparizione delle parti richiesta “personalmente alla prima udienza” e che, in caso di ingiustificata assenza, sarà valutabile a norma dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. Si porrà qui certamente il problema della capacità rappresentativa del soggetto che parteciperà alla prima udienza in sostituzione del formale legale rappresentante, specie nelle grandi aziende o Enti in cui non sarebbe possibile la sua presenza in tutti i contenziosi.

Più in dettaglio, il 183 c.p.c. comma 2 statuisce che il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione a norma dell’art. 185

Sempre l’art. 183 c.p.c. dispone, al 4° comma, che se il Giudice non provvede ai sensi del secondo comma,dovrà decidere sulle richieste istruttorie e “tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni

La prima udienza è dunque un passaggio fondamentale del processo e, ad essa, il Giudice dovrà giungere ben conoscendo la causa, non solo per un valido tentativo di conciliazione, ma anche per assumere subito i provvedimenti istruttori di cui al sopracitato comma 4 dell’art. 183 c.p.c.

Importante è poi la calendarizzazione immediata del processo che consente alle parti di avere una previsione attendibile della sua durata.

Va segnalato, infine, che “Se con l’ordinanza di cui al quarto comma (dell’art. 183 c.p.c.) vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del terzo comma ultimo periodo.”

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Il nuovo processo civile ?

Contattaci subito