16.12.2022 Icon

8° Pillola: Il processo ordinario di cognizione – Parte I

La fase introduttiva del processo di cognizione è stata modificata in modo che la definizione del thema decidendum si possa delineare prima dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti. 

Di seguito illustriamo brevemente le variazioni più rilevanti, in ordine di numerazione normativa. 

La prima modifica da notare è l’inserimento del numero 3-bis al comma 3 all’art. 163 c.p.c. rubricato “Contenuto della citazione”. Lo stesso prevede che l’atto di citazione deve contenere l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (come nel caso di mediazione o negoziazione assistita obbligatorie).

Sempre nello stesso articolo, è stata aggiunta la seguente precisazione alla dicitura del punto 4, che dal 30 giugno prevederà: “l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, indicazione ribadita anche con riguardo alla comparsa di risposta dell’art. 167 novellato. 

Ancora con riguardo all’art. 163 c.p.c. comma 3, è stata aggiunta al punto 7 la precisazione per cui la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria (salvo le eccezioni codicistiche) e che la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Con riguardo alla costituzione del convenuto e la verifica del contraddittorio, va segnalato che l’articolo 163-bis c.p.c., al primo comma, estende il termine a comparire a 120 giorni prima dell’udienza di trattazione. Questa disposizione si accompagna a quella dell’art. 166 c.p.c., ai sensi del quale viene modificato il termine di costituzione del convenuto, previsto ora in 70 giorni prima dell’udienza di comparizione, con il risultato di una riduzione del termine per la costituzione tempestiva del convenuto, che vede così portato dagli attuali, almeno, 70 giorni ai 50 giorni dalla notifica della citazione previsti dalla nuova disciplina

La mancata costituzione entro il termine di 70 giorni prima dell’udienza comporta per il convenuto le decadenze già previste dagli articoli 167 c.p.c. (facoltà di proporre eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio), e 38 c.p.c. (facoltà di eccepire l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio).

L’ultimo comma dell’art. 171 c.p.c. prevede, inoltre, che alla mancata costituzione “entro il termine di cui all’art. 166”, consegue la dichiarazione di contumacia, facendo salva la disposizione dell’art. 291 c.p.c., il quale – a sua volta – precisa che la contumacia del convenuto viene dichiarata quando egli “non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’art. 171 bis, secondo comma”, col quale viene fissata una nuova udienza di comparizione se il giudice assume i provvedimenti di cui al 1°comma. Quest’ultimo, a sua volta, statuisce che nei 15 giorni successivi al termine per la costituzione del convenuto il giudice verifica l’integrità del contraddittorio e, “quando occorre”, emette i provvedimenti di cui all’art. 102 comma 2; all’art. 107; all’art. 164 comma 2, 3, 5, 6; all’art. 167 comma 2, 3; all’art. 171 comma 3; all’art. 182; all’art. 269 comma 2; all’art. 291; all’art. 292.

Una delle modifiche più innovative è sicuramente quella del deposito di memorie integrative anteriormente alla prima udienza previsto dal nuovo art. 171-ter che rappresenta una novità rilevante rispetto alla tradizione delle tipiche memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.  

Questo mutamento ha lo scopo di consentire la piena definizione del thema decidendum e del thema probandum prima dell’udienza di comparizione delle parti, attraverso il deposito delle c.d. “memorie integrative”, ora ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c. che subentreranno alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1), 2 e 3). I termini sono rispettivamente, 40 – 20 e 10 giorni prima della udienza (dunque da calcolare a ritroso) ad esito delle quali la causa è pronta per la valutazione del Giudice alla prima udienza prevista dall’art. 183, di cui parleremo nel prossimo intervento.

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

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