31.03.2026 Icon

Il consulente di parte va rimborsato anche senza fattura

Quando una parte nomina un proprio consulente tecnico nel corso del giudizio, il relativo costo entra a pieno titolo nelle spese di lite e può essere liquidato dal giudice anche senza una domanda specifica e senza la prova dell’avvenuto pagamento. È questo il punto più rilevante affermato dalla Cassazione, che ha escluso la necessità di una nota spese documentata e ha chiarito come il conferimento dell’incarico basti, di regola, a far presumere l’obbligo di remunerare il professionista. Ne deriva un principio pratico di forte impatto: il compenso del consulente di parte non può essere negato solo perché non ancora materialmente corrisposto.

Cassazione Civile, sez. III, ord. 23 marzo 2026, n. 6949

Quando il compenso del consulente diventa spesa processuale

La vicenda nasce da una causa di risarcimento danni da sinistro stradale. In appello, tra i vari punti contestati, il danneggiato aveva censurato anche il mancato rimborso del compenso dovuto al consulente tecnico di parte che lo aveva assistito nelle operazioni peritali svolte in giudizio. Il Tribunale aveva respinto la richiesta con una doppia motivazione: da un lato, mancava la prova del pagamento; dall’altro, la spesa veniva ritenuta eccessiva e superflua. Proprio questo passaggio è stato corretto dalla Suprema Corte, che ha distinto nettamente tali costi dalle spese stragiudiziali e li ha ricondotti alle vere e proprie spese processuali, secondo l’art. 91 c.p.c.. Una volta ricostruita in questi termini la natura della voce, la conclusione diventa lineare: il compenso del consulente di parte va trattato come quello del difensore, quindi, entra nel regolamento delle spese che il giudice deve liquidare anche d’ufficio.

Non serve provare il pagamento, basta l’incarico

Il cuore della decisione sta nel superamento dell’orientamento più rigido, secondo cui il rimborso presupporrebbe la prova documentale dell’esborso. La Cassazione sceglie invece la tesi opposta: ciò che conta non è dimostrare che il compenso sia già stato versato, ma che la parte abbia assunto l’obbligazione verso il proprio consulente. E questa obbligazione, osserva la Corte, è normalmente implicita nella stessa nomina del professionista. In altri termini, se il consulente è stato incaricato di assistere la parte nelle attività peritali, si presume che il rapporto sia oneroso. È un passaggio molto concreto, perché evita che il diritto al rimborso venga subordinato a formalità che, nella pratica del contenzioso, possono anche maturare solo dopo la decisione. Del resto, sarebbe poco coerente pretendere la prova del pagamento per il consulente di parte e non esigerla, invece, per gli onorari del difensore. La Corte aggiunge un importante correttivo: resta salva la possibilità, per la controparte, di dimostrare che la prestazione sia stata resa gratuitamente o che il debito si sia in altro modo estinto.

Una decisione che semplifica, ma impone rigore nella liquidazione

La pronuncia convince soprattutto perché aderisce alla realtà del processo. Quando viene nominato un consulente d’ufficio, la scelta della parte di farsi assistere da un proprio tecnico non è, di regola, né inutile né anomala. Per questo la Cassazione giudica incomprensibile definire “superflua” tale spesa in presenza di una ctu e, nello stesso tempo, rileva la contraddizione di ritenerla “eccessiva” dopo aver affermato che non era stata neppure provata nel suo ammontare. Il rinvio al Tribunale servirà dunque a una nuova liquidazione, coerente con il principio enunciato. Sul piano operativo, la decisione offre un’indicazione preziosa agli operatori: il compenso del ctp va chiesto e valutato come voce ordinaria delle spese di causa, non come costo eventuale da riconoscere solo se già saldato. Resta però aperto il tema del criterio di quantificazione, che il giudice dovrà gestire con attenzione, facendo riferimento a parametri professionali adeguati ed evitando automatismi. È proprio qui che si misurerà la reale portata pratica dell’arresto: semplificare l’accesso al rimborso senza trasformare la liquidazione in una voce sganciata da un serio controllo di congruità.

Autore Mara Cangini

Associate

Milano

m.cangini@lascalaw.com

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