07.03.2024 Icon

Flash News: PNRR. In G.U. il Decreto-legge che introduce modifiche in materia di pignoramento presso terzi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il decreto, approvato in Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, interviene sulle regole in materia di pignoramenti presso terzi, con una serie di modifiche che puntano ad accelerare i tempi per il recupero delle somme dovute dai debitori.

Tra le novità si prevede che la dichiarazione trasmessa dal creditore al terzo pignorato dovrà contenere, oltre ai dati della procedura e del creditore, il dettaglio degli importi dovuti, con specifica indicazione di interessi, spese e oneri accessori, così come i dati dell’IBAN per effettuare il pagamento.

Inoltre, allo scopo di incoraggiare il creditore a non ritardare la notifica dell’ordinanza di assegnazione somme, viene stabilito che i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione. Questa misura è finalizzata ad impedire che il creditore possa trarre vantaggio dai ritardi causati dalla sua inattività, promuovendo così una maggiore celerità nel processo. Gli interessi riprenderanno a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

Al fine di mitigare le pendenze inutili e semplificare il processo, è stato, inoltre, introdotto l’art. 551 bis C.p.c. con il quale si prevede che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo. Ciò comporta la liberazione del terzo da qualsiasi obbligo correlato al pignoramento. Questo meccanismo mira a rendere nuovamente disponibili le risorse precedentemente bloccate per il debitore pignorato, riducendo così il carico di lavoro e promuovendo l’efficienza del sistema.

Per i pignoramenti pendenti da almeno otto anni sarà possibile notificare, entro i due anni successivi all’entrata in vigore del decreto, una dichiarazione di interesse per mantenere il vincolo pignoratizio. In mancanza, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi dopo sei mesi dalla scadenza del termine decennale.

Inoltre, per conseguire tale obiettivo e al contempo garantire la liberazione del terzo coinvolto, si stabilisce che la cancelleria debba inviare una comunicazione tramite Pec per notificare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione dovuta all’inattività del creditore. Questo processo assicura che tutte le parti interessate siano informate in modo adeguato e tempestivo, contribuendo a un flusso più fluido delle operazioni legali.

Il Decreto prevede, infine, un ricalcolo delle somme da bloccare oltre l’ammontare del credito: in base alla previgente versione dell’art. 546 C.p.c., il terzo, ricevuta la notifica del pignoramento, doveva bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato della metà. Con il nuovo decreto, invece, le soglie sono state riviste ed è stata fissato, per i crediti più bassi, un importo aggiuntivo determinato come segue:

  • 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
  • 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
  • La metà per i crediti superiori a 3.200 euro;

Queste le novità che risulteranno pendenti alla data di entrata in vigore del decreto PNRR approvato il 26 febbraio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02 marzo 2024.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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