03.03.2026 Icon

Equo compenso, il CNF circoscrive l’art. 25-bis

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica dell’art. 25-bis del Codice deontologico in materia di equo compenso che entrerà in vigore in data 7 aprile 2026. L’intervento del Consiglio Nazionale Forense delimita espressamente l’ambito applicativo della disposizione, in vigore dal 2 luglio 2023 a seguito dell’approvazione della legge sull’equo compenso, chiarendo che la violazione disciplinare riguarda solo i rapporti professionali intrattenuti con i soggetti individuati dalla normativa.

L’espressa individuazione dell’ambito soggettivo

L’art. 25-bis, introdotto nel 2023 e rubricato “Violazione delle disposizioni in materia di equo compenso”, viene ora riscritto per precisarne il perimetro soggettivo.

Nella versione originaria, la norma vietava all’avvocato di concordare o preventivare un compenso non giusto, non equo e non proporzionato alla prestazione richiesta, né determinato secondo i parametri forensi vigenti. Tuttavia, il testo non richiamava espressamente i destinatari della legge sull’equo compenso, lasciando aperta la possibilità di un’applicazione generalizzata a tutti gli incarichi professionali.

Il nuovo testo chiarisce che la violazione deontologica riguarda i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c., regolati da convenzioni per lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell’attività professionale in favore di:

  • imprese bancarie e assicurative, comprese le società controllate e le mandatarie;
  • imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, abbiano occupato più di 50 lavoratori o realizzato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • pubbliche amministrazioni e società disciplinate dal D.lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, con esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

Confermato l’obbligo di informazione scritta

Nessuna modifica è stata invece apportata al secondo comma dell’art. 25-bis in base al quale l’avvocato che predispone unilateralmente la convenzione, il contratto o l’accordo con il cliente, è tenuto ad avvertire per iscritto la parte assistita che l’onorario deve rispettare i criteri previsti dalla legge sull’equo compenso, a pena di nullità della pattuizione.

La modifica introduce inoltre un terzo comma che precisa come il divieto di pattuire compensi non conformi e l’obbligo di informazione scritta non si applichino a soggetti diversi da quelli individuati nel primo comma.

Le sanzioni restano invariate

In caso di violazione del divieto di pattuizione di un compenso non equo, è confermata la sanzione disciplinare della censura. L’omessa comunicazione scritta nei casi previsti dal secondo comma comporta invece l’applicazione dell’avvertimento.

Autore Jessica Cammarano

Managing Associate

Milano

j.cammarano@lascalaw.com

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Autore Chiara Francesca Gennaro

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