Con recente provvedimento ottenuto dal nostro studio, il Tribunale di Campobasso ha statuito che il rito Cartabia non trova applicazione nei casi in cui il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. sia stato introdotto dopo il 28.02.2023, ma faccia seguito alla precedente fase cautelare avviata antecedentemente alla predetta data.
La vicenda in esame nasce da un ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., depositato dal debitore esecutato prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, poi rigettato dal giudice dell’esecuzione a causa dell’infondatezza dei motivi.
Il debitore soccombente, quindi, introduceva il giudizio di merito con atto di citazione notificato al creditore pignorante il 12.05.2023.
Il Giudice adito, ritenendo – in un primo momento – applicabile la riforma Cartabia (atteso che sono assoggettati al nuovo rito i giudizi introdotti dopo il 28.02.2023), con provvedimento ex art. 171-bis c.p.c. dichiarava la contumacia del creditore opposto, costituito oltre il termine perentorio indicato nell’atto di citazione. Nel caso di specie, parte attrice aveva indicato nel proprio atto l’udienza del 27.10.2023, con la conseguenza che – secondo quanto osservato dal Giudice, considerata la sospensione feriale dei termini – il termine ultimo per la costituzione del convenuto sarebbe scaduta il 18.07.2023.
Vista la dichiarazione di contumacia, la parte convenuta chiedeva al giudice di revocare il suddetto provvedimento, trattandosi di un giudizio di opposizione all’esecuzione introdotto dal debitore prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia e non applicandosi, dunque, il termine perentorio previsto dal nuovo art. 166 c.p.c. per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Secondo quanto osservato dal creditore opposto, infatti, il giudizio di opposizione all’esecuzione è a bifasicità eventuale e si articola in due distinte fasi: la prima, che si introduce con ricorso e si svolge dinnanzi al giudice dell’esecuzione; la seconda, relativa al giudizio di merito, che si introduce dinnanzi al giudice competente con citazione.
Il giudizio di merito introdotto ai sensi dell’art. 616 c.p.c., pertanto, non è da intendersi come un nuovo e autonomo procedimento, ma semplicemente come la “seconda fase” del giudizio di opposizione all’esecuzione.
Per tali motivi, i principi applicabili alla fase cautelare introdotta in sede esecutiva – ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – trovano cittadinanza anche nella successiva fase del merito.
Tra detti principi, dunque, è presente quello della non assoggettabilità delle opposizioni all’esecuzione al regime della sospensione feriale dei termini (secondo quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 742 del 07.10.1969).
Il Giudice, dunque, accogliendo l’eccezione del convenuto, con provvedimento reso alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.11.2023 ha revocato la dichiarazione di contumacia e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie di cui al previgente art. 183, comma 6, c.p.c., ritenendo non applicabile il rito Cartabia.