La Corte di Cassazione si è pronunciata sul momento a partire dal quale decorre il termine per impugnare il decreto di trasferimento.
La vicenda trae origine da un’opposizione agli atti esecutivi proposta (da parte degli esecutati) oltre il termine di venti giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso.
L’opposizione, tuttavia, era stata dichiarata inammissibile perché tardiva. Secondo il Giudice, infatti, nessuna norma impone la comunicazione del decreto alle parti e il termine per l’opposizione decorre, dunque, dal momento della pubblicazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il dies a quo non coincideva con il momento della pubblicazione del provvedimento impugnato, ma decorreva dal momento in cui gli stessi ne avevano avuto conoscenza. E questo era avvenuto solo in sede di notifica del decreto insieme all’atto di precetto al rilascio dell’immobile aggiudicato.
Avendo, pertanto, i ricorrenti proposto opposizione entro i venti giorni dalla notifica del precetto, l’opposizione doveva essere considerata tempestiva.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul punto, ha chiarito – in primo luogo – che in linea generale il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dal momento della conoscenza (legale o di fatto) comunque conseguita del provvedimento.
Con riferimento al decreto di trasferimento – in secondo luogo – la S.C. ha osservato che detta conoscenza non può avvenire per effetto del suo deposito in cancelleria, né a seguito della sua trascrizione nei registri immobiliari (atteso che tale adempimento ha natura soltanto dichiarativa).
La conoscenza del decreto, invero, deve essere effettiva e ciò può verificarsi anche a seguito della notifica di altri provvedimenti che necessariamente presuppongono l’emanazione di detto provvedimento (come, appunto, l’atto di precetto al rilascio dell’immobile).
Tra l’altro, come precisato nella sentenza in commento, l’onere di diligenza gravante sulle parti del processo esecutivo non può essere esteso fino al punto da imporre all’esecutato un costante controllo del fascicolo del procedimento al fine di verificare l’avvenuto deposito del decreto di trasferimento.
Resta fermo (precisa la Cassazione) che il limite temporale massimo per l’impugnativa del decreto è rappresentato dall’esaurimento della procedura esecutiva, cioè dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, pronunciando il seguente principio di diritto: «in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l’emanazione; l’opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell’esaurimento della fase stisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione».
11.09.2026