23.10.2025 Icon

DDL 978: l’avvocato del creditore può ingiungere direttamente il debitore. Snellimento delle procedure o lesione delle garanzie processuali?

È al vaglio del Senato il DDL 978 recante le “Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito” presentato con lo scopo di velocizzare le procedure di recupero del credito e decongestionare i tribunali civili, conferendo al legale della parte creditrice la possibilità di emettere un’intimazione di pagamento che, in assenza di opposizione da parte del debitore entro 40 giorni, acquisisce automaticamente il valore di titolo esecutivo senza che, in questa fase, ci sia alcun intervento da parte di un Giudice.

Attualmente, al fine di ottenere un titolo, è infatti necessario avviare presso un Tribunale un procedimento monitorio che – seppur privo di contraddittorio – vincola una figura terza ed imparziale a verificare che sussistano i requisiti e le prove documentali all’emissione del decreto ingiuntivo che sarà poi notificato al debitore.

Cosa prevede nello specifico il DDL 978

Prima di tutto, è importante specificare che, come precisato dall’art. 656-bis lettera b), questa eventuale nuova procedura non potrà in alcun modo essere applicata a “crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all’erogazione di un credito” pertanto tutti i tipo di crediti derivanti da contratti bancari di ogni natura sono esclusi dal presente DDL.

Il nuovo art. 656-bis andrebbe poi a sancire che “l’avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell’assistito che sia creditore di una somma liquida di denaro, nei limiti della competenza del giudice di pace (…) può emettere atto con il quale intima il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito (…) con l’espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell’articolo 281-undecies avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (…). Nell’atto di intimazione sono quantificati spese ed onorari”

Con l’eventuale ingresso della riforma, la figura del Giudice viene in questa sede di fatto eliminata dal momento che potrà essere direttamente l’avvocato del creditore a redigere un atto di intimazione ad adempiere recante l’importo dovuto oltre spese ed onorari (che nulla avrà a che fare con la consueta diffida ad adempiere inviata dal legale prima dell’attuale procedimento monitorio) e a poterlo notificare al debitore unitamente alla copia conforme della documentazione a supporto del credito vantato.

Parte debitrice avrà quindi 40 giorni di tempo per opporsi avanti al Giudice di Pace, nulla ricevendo il legale della parte creditrice avrà già a sue mani un titolo esecutivo pieno, che non prevede neppure l’apposizione della formula esecutiva, per mezzo del quale potrà procedere con l’azione esecutiva mobiliare o immobiliare che riterrà più opportuna.

Il DDL vuole però anche responsabilizzare il legale che deciderà di avvalersi di tale procedura precisando, all’art. 656-ter, che “è onere dell’avvocato che emette l’intimazione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 656-bis”.

L’eventuale superficialità nella verifica dell’effettiva sussistenza del credito potrà essere pertanto considerato illecito professionale con annessa responsabilità civile a carico dell’avvocato per gli eventuali danni causati e, a maggior tutela e controllo, viene inserito anche l’art. 2 indirizzato agli Ordini ed ai Collegi professionali affinché adottino “disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista che, con dolo o colpa grave, non verifica la puntuale sussistenza dei requisiti di emissione dell’atto di intimazione di pagamento”.

Le prime reazioni da parte degli operatori del settore

È chiaro che l’argomento “scottante” di questo DDL sia l’assenza del Giudice quale figura super partes in favore di un professionista che agisce invece nell’interesse esclusivo di una sola delle parti, ossia del creditore.

Da un lato, le associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori si sono già espresse ritenendo che, affichè questo tipo di ingiunzione non leda i diritti dei debitori, sia necessaria la massima chiarezza.

In primo luogo, la struttura dell’atto redatto dal legale deve essere tale da rendere evidente al ricevente che non si tratta di un atto emesso da un’Autorità Pubblica e che resta fermo il pieno diritto di contestazione mediante opposizione.

A tal fine, viene ad esempio proposta l’allegazione di informazioni standard al fine di rendere chiara la tipologia di atto, il contenuto e le successive azioni anche a soggetti spesso privi di conoscenze strettamente legali ed anche l’inserimento di una c.d. “clausola di salvaguardia” volta a concedere la possibilità di opposizioni tardive in taluni particolari casi che si dovranno eventualmente andare a definire.

Dall’altro lato, c’è chi segnala che attualmente spesso sono proprio le lunghe tempistiche delle procedure a penalizzare i cittadini, soprattutto piccoli imprenditori che impiegano anni a vedere riconosciuto e realizzato il proprio credito.

Cosa aspettarsi

La promessa del DDL 978 è quella di snellire il settore del recupero del credito impattando in maniera positiva sia sul carico dei Tribunali sia sul sistema economico e produttivo spesso rallentato dalle tempistiche per il realizzo del credito ma solleva inevitabilmente interrogativi e dubbi sulla tutela dei diritti dei soggetti debitori.

Il fatto che sia un organo di parte ad avere in mano la possibilità di rilasciare un titolo esecutivo – seppur con obblighi di verifica ed eventuale sanzioni in caso di inottemperanza – accende un faro sul fatto che il creditore rischia di essere giudice di sé stesso, minando il principio di uguaglianza processuale.

È chiaro sin d’ora che sarà essenziale, eventualmente, riuscire a trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di snellimento le procedure e la tutela dei diritti dei debitori.

Autore Mariaserena Penta

Partner

Milano

s.penta@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Processuale Civile ?

Contattaci subito