10.10.2023 Icon

Comunicazione della sentenza: quando decorre il termine breve per appellare?

Con ordinanza dell’01.08.2023, la Corte di Cassazione ha chiarito in quali casi la comunicazione di una sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre appello.

Nel caso di specie, la parte vittoriosa in primo grado inviava a quella soccombente a mezzo pec la sentenza ottenuta a definizione del giudizio.

Detta comunicazione, tuttavia, era priva – in violazione dei requisiti di cui all’art. 3-bis, L. n. 53/1994 – dell’attestazione di conformità della copia della sentenza, dell’indicazione del codice fiscale della parte che aveva conferito la procura alle liti, dell’indirizzo di posta certificata a cui l’atto era notificato, dell’elenco dal quale il tale indirizzo era stato estratto e, infine, della relata di notifica.

L’oggetto della pec, inoltre, in luogo della dicitura “notificazione ai sensi…” riportava solo i nomi delle parti, i dati della sentenza e la scritta “richiesta di bonario componimento”.

Il testo della pec, per ultimo, conteneva la richiesta di invitare i propri clienti al pagamento delle competenze liquidate in sentenza (che veniva allegata, insieme alla proforma di fattura).

Parte soccombente, dunque, proponeva appello nel termine dei sei mesi, non ritendo avvenuta la notifica della sentenza, con conseguente decorso del termine breve di trenta giorni. La Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava inammissibile il gravame, in quanto aveva considerato i vizi della notifica come delle mere irregolarità e, per l’effetto, era decorso il termine breve per la proposizione dell’appello.

Il soccombente ricorreva pertanto in Cassazione.

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso precisando che, al fine di verificare la validità di una notificazione, è necessario accertare  (oltre il rispetto dei requisiti di legge nel loro complesso) se detto atto abbia raggiunto lo scopo per il quale è preordinato.

Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 20866/2020), la Corte di legittimità ha osservato che la notifica della sentenza svolge il ruolo di provocare controparte a esercitare il diritto di impugnazione. Conseguentemente, la parte soccombente ha il diritto di ricevere una notifica rispettosa dei requisiti minimi previsti dalla legge, così da poter essere messa in condizione di percepire il contenuto del provvedimento e l’intenzione del notificante di sollecitare la valutazione tecnica dello stesso ai fini di una eventuale sua impugnazione.

La mera trasmissione della sentenza, priva di tutti i requisiti formali previsti dalla legge e contenente un testo finalizzato a ottenere il pagamento del proprio compenso (tanto che veniva allegata la nota proforma), non è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione idonea a dimostrare l’intenzione del notificante di sollecitare la valutazione tecnica della sentenza di controparte (ai fini di una decisione su una eventuale impugnazione).

Conseguentemente, trattandosi di mera “comunicazione” la Corte di legittimità non l’ha ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello, motivo per il quale la sentenza della Corte territoriale è stata cassata.

Autore Andrea Saia

Associate

Milano

a.saia@lascalaw.com

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