La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2126/2025 del 04.12.2025 ha esaminato e rigettato il primo motivo d’appello riguardante la dedotta nullità della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e, in particolare, della impossibilità di adottare la c.d. trattazione scritta di cui all’art. 83, comma 7, lett. H), D.L. 18/2020 per lo svolgimento delle udienze di discussione orale della causa
Il motivo d’appello affrontato dalla Corte riguarda un tema che negli ultimi anni ha attraversato l’intero sistema della giustizia civile: la trasformazione dell’udienza da luogo fisico di confronto a spazio processuale che può, in determinate circostanze, vivere anche attraverso lo scambio di scritti. L’appellante sosteneva che proprio questa trasformazione aveva inficiato la validità del giudizio di primo grado. A suo avviso, la sostituzione dell’udienza di discussione con la trattazione scritta avrebbe sacrificato l’immediatezza dell’interlocuzione con il giudice e la pienezza del contraddittorio, privando le parti della possibilità di una decisione contestuale resa all’esito della discussione orale.
La Corte, tuttavia, sceglie un percorso argomentativo diverso. E lo fa, in primo luogo, collocando la questione all’interno dell’evoluzione normativa e interpretativa che, a partire dall’emergenza pandemica, ha costretto il processo civile a ripensare i propri strumenti. Richiama, infatti, un approdo recente e autorevole: la pronuncia delle Sezioni Unite n. 17603/2025. Una decisione che, pur muovendo dal processo del lavoro, ha affermato un principio capace di travalicare i confini di quel rito. L’udienza di discussione può essere sostituita dal deposito di note scritte quando la sostituzione riguardi soltanto la fase decisoria, quando le parti non si oppongano e quando la modalità scritta sia in grado di accogliere non solo conclusioni formali ma anche argomentazioni difensive. Soprattutto, le Sezioni Unite ricordano che il cuore del processo resta il contraddittorio e che, se una determinata modalità rischia di comprometterlo, il giudice conserva sempre il potere – e il dovere – di ripristinare il dialogo.
A partire da questo quadro, la Corte d’Appello analizza il caso concreto. E ciò che emerge è che nessuno degli elementi evocati dall’appellante trovava riscontro nella realtà processuale. Le parti non si erano opposte alla trattazione scritta; il giudice di primo grado aveva inizialmente fissato un’udienza di discussione nelle forme dell’art. 281-sexies; aveva poi, in ragione delle disposizioni emergenziali ancora operative, disposto la sostituzione dell’udienza con il deposito di note, motivando il provvedimento e lasciando alle parti la possibilità di articolare in modo pieno e ordinato le proprie difese. Le note non erano state un esercizio formale, ma uno spazio effettivo di interlocuzione, cui era seguita la decisione nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
In questo percorso, la Corte dimostra di aderire a una concezione sostanziale dell’oralità. L’udienza non è un rito che si consuma soltanto nella presenza fisica delle parti davanti al giudice; è piuttosto il luogo in cui si consuma il confronto tra le rispettive posizioni. Se quel confronto può avvenire in modo autentico attraverso note scritte, e se nessuno dei protagonisti del processo rivendica la necessità della forma orale, non vi è ragione per ritenere compromesso il diritto di difesa. La pandemia, con il suo brusco impatto sul sistema giudiziario, ha imposto pratiche che inizialmente apparivano come eccezioni. Ma nel superare l’urgenza, alcune di esse si sono rivelate strumenti di efficienza senza intaccare le garanzie fondamentali.
Il rigetto del motivo d’appello si inserisce proprio in questa prospettiva. La Corte non si limita a dichiarare l’assenza di una nullità, ma ricostruisce il senso dell’oralità nel processo civile contemporaneo. Ne emerge un modello più flessibile, in cui la forma dell’udienza non è un fine, ma un mezzo. E come tale può adattarsi, pur mantenendo fermo l’essenziale: la possibilità per le parti di far sentire la propria voce, anche quando quella voce prende la forma di un testo scritto e non di una discussione in aula.
22.01.2026