“In tema di notificazione per mezzo del servizio postale l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale. Secondo la Corte di Cassazione è inesistente e non soltanto nulla la notifica di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale se nell’avviso di ricevimento manca la sottoscrizione dell’agente postale.”
Questo il principio recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l’ordinanza n. 7586/2024, resa pubblica il 21 marzo 2024.
Nel caso in specie, una società proponeva ricorso avverso un’intimazione di pagamento successiva ad una cartella esattoriale non pagata, notificatale dall’Agente della Riscossione.
La parte ricorrente lamentava, in particolare, l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per non aver mai ricevuto la cartella esattoriale cui la stessa faceva riferimento. Tra le altre argomentazioni, la società deduceva la prescrizione e la decadenza del diritto di azione da parte dell’amministrazione finanziaria e contestava l’assenza della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Il ricorso veniva rigettato in primo ed in secondo grado: in particolare la Commissione Tributaria Regionale aveva considerato l’avviso di ricevimento validamente compilato per la presenza del timbro dell’Ufficio di distribuzione, del timbro datario e della matricola dell’agente postale, avendo ritenuto superflua la sottoscrizione dell’agente postale.
Il contribuente proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha accolto le doglianze proposte dalla società, evidenziando che la mancanza della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento aveva reso la notifica invalida.
La Cassazione, in particolar modo, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’avviso di ricevimento di cui all’art. 149 c.p.c. è l’unico documento valido per provare la consegna, la data e l’identità del ricevente a mani del quale la stessa è stata eseguita, allorquando si proceda alla notifica attraverso il servizio postale. Orbene, l’assenza della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento rende la notifica non solo nulla ma anche inesistente in quanto la sottoscrizione è l’unico elemento valido a ricondurre la paternità dell’atto all’agente postale.
Tale principio era già stato espresso in numerose pronunce emesse dalla Suprema Corte.
Nell’ipotesi in specie, avendo il medesimo giudice sia di prime cure che d’appello, accertato che l’avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall’agente postale, non era consentito, a parere della Corte, “attribuire la paternità dell’atto ad un “soggetto qualificato” e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell’alveo della mera nullità”.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che, nell’ipotesi in cui si volesse considerare la notifica nulla e non inesistente, tale invalidità non potrebbe essere neppure sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in quanto la cartella, in tal caso, non è stata impugnata dal contribuente nei termini di rito e, pertanto, non sarebbe possibile affermare che il plico pervenne effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la Corte ha accolto la doglianza di parte ricorrente e cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo svolto.