01.10.2024 Icon

Autenticazione della procura: validità e strumenti processuali per contestarla

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il Ricorso proposto per il motivo sulla validità delle procure alle liti, assegnando natura dirimente e assorbente al fatto che non è stata proposta querela di falso.

Nel caso in esame, viene rilevato che le procure ad litem non erano altro che un modello inviato ai medici via mail, che veniva dagli stessi compilato, firmato e reinviato per posta al difensore, senza che venisse apposta alcuna autenticazione da parte del difensore alla presenza dei medici.

Il Tribunale di Roma si era pronunciato dichiarando l’improcedibilità delle domande per nullità delle procure e, successivamente, alla luce della sentenza riformata dalla Corte d’Appello, veniva proposto ricorso in Cassazione, contestando che l’autenticazione autografa da parte del difensore non solo avrebbe dovuto essere contenuta nelle procure, ma avrebbe dovuto essere fatta in presenza del medico e dopo averlo identificato.

Inoltre, la nullità delle procure, secondo parte ricorrente, veniva confermata in quanto nelle copie notificate le procure non erano state incorporate fra la citazione firmata e la relata firmata, impedendo a tali firme di comunicarsi alle procure.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i predetti motivi di impugnazione considerando dirimente la mancata proposizione della querela di falso, adducendo anche le seguenti argomentazioni.

Partendo dall’art. 83 c.p.c. la Cassazione ha ribadito che la procura può essere rilasciata anche su foglio separato che sia congiunto materialmente all’atto cui si riferisce e, anche in questo caso, è idonea a essere riferibile al difensore così come se redatta in calce all’atto.

La firma del difensore che certifica l’autografia della sottoscrizione è necessaria e può trovarsi subito dopo la sottoscrizione del conferente con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”) o in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce. Non è, invece, necessario che il difensore attesti che la firma del conferente sia stata apposta in sua presenza.

Copiosa è la giurisprudenza, tra cui la recente sentenza n. 2075/2024 in cui le Sezioni Unite hanno disposto che “nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)”.

In altri termini, al difensore non deve essere ricondotto l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia la procura, ma la cosiddetta “autenticazione minore” ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona.

E ancora, l’unico rimedio processuale per contestare l’autografia della sottoscrizione apposta dal difensore, nonché la mancanza di contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione del difensore è la querela di falso.

La Corte, in conclusione, ha rigettato il motivo relativo alla nullità delle procure assegnando profilo decisivo alla mancata querela di falso e alla necessità di mantenere distinta l’autenticazione minore dalla autenticazione in senso proprio associata ai pubblici ufficiali.

Autore Giulia Grassini

Trainee

Milano

g.grassini@lascalaw.com

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