30.08.2022 Icon

Aggiudicatario inadempiente e nuove aste: è possibile partecipare nuovamente?

In difetto di espressa previsione normativa ad hoc, dall’omesso o tardivo versamento del saldo prezzo non deriva per l’aggiudicatario inadempiente alcun ostacolo alla formulazione di offerte (ed alla partecipazione alla gara) in successivi esperimenti di vendita compiuti anche nel medesimo procedimento espropriativo”.

Questo è il principio affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 23338 del 27 luglio 2022 in commento.

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Como nell’ambito della quale il giudice dell’esecuzione ha emesso un provvedimento di esclusione dall’esperimento di vendita dell’offerente, poiché quest’ultimo, in precedente asta, si era aggiudicato l’immobile staggito omettendo di corrispondere il saldo prezzo entro il termine stabilito.

Successivamente, svolto il tentativo di vendita, il bene è stato aggiudicato da un diverso offerente, che ha provveduto a versare il saldo prezzo nel termine all’uopo fissato.

Avverso il provvedimento di esclusione, l’aggiudicatario escluso ha spiegato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., accolta dal giudice dell’esecuzione, il quale ha dichiarato il diritto dello stesso a partecipare all’asta giudiziaria per la vendita dell’immobile e, per conseguenza, revocato gli effetti dell’aggiudicazione a favore del nuovo aggiudicatario.

Quest’ultimo ha formulato ricorso per cassazione avverso la sentenza, articolando tre motivi di impugnazione, cui ha resistito, con controricorso, l’opponente.

Chiamata a dirimere la controversia, la Suprema Corte ha condiviso quanto statuito dal giudice territoriale, ritenendo corretto quanto dallo stesso affermato nella motivazione della sentenza.

Secondo il giudice dell’esecuzione, infatti, il mancato versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha maturato alcuna indegnità sanzionabile, atteso che non esiste un divieto previsto dalle norme.

Di conseguenza, appare del tutto ingiustificato ed illegittimo affermare che dal ritardo del pagamento del saldo prezzo nel precedente esperimento dipenda la decadenza del diritto a partecipare alle successive aste.

Sul punto, ricorda la Corte, l’omesso (o tardivo) versamento del saldo prezzo genera, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, un triplice ordine di conseguenze negative, due sempre ricorrenti ed una

meramente eventuale: la decadenza dall’aggiudicazione; la perdita della cauzione, a titolo di multa (art. 587 cod. proc. civ.); l’emissione in suo danno di un decreto del giudice dell’esecuzione (art. 177 disp. att. cod.  proc. civ.) al pagamento «della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita», per la sola ipotesi in cui, negli esperimenti di vendita successivi a quelli rispetto al quale è stata pronunciata la decadenza, il bene sia aggiudicato per un prezzo inferiore a quello offerto dall’aggiudicatario inadempiente.

Pertanto, continua la Corte, in difetto di una espressa previsione normativa ad hoc, dall’omesso o tardivo versamento del saldo prezzo non deriva per l’aggiudicatario inadempiente alcun ostacolo alla formulazione di offerte (ed alla partecipazione alla gara) in successivi esperimenti di vendita compiuti anche nel medesimo procedimento espropriativo.

Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, detto principio è coerente con la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme, poste dal codice processuale (artt. 571, 579 cod. proc. civ.) o da disposizioni sostanziali (artt. 323, 378, 1471 cod. civ.), che prevedono divieti di offrire o acquistare in vendita forzata, poiché comportanti limitazioni alla generale libertà negoziale riconosciuta ad ogni individuo (così Cass. 13/02/2019, n. 4149).

Autore Chiara Calì

Associate

Milano

c.cali@lascalaw.com

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